Certificazione e scomputo delle ritenute

L’Agenzia delle Entrate ha consentito la possibilità di dimostrare l’avvenuta trattenuta anche con modalità alternative, sino a tollerare una autocertificazione del sostituito, accompagnata da riscontri contabili e bancari che testimonino l’introito del solo importo netto.  Pertanto, quello che potremmo definire aspetto “cartaceo-formale” non costituisce più una vera difficoltà, potendo essere superato sia pure con un minimo sforzo di natura amministrativa. Invece, il vero problema, visto il periodo di difficoltà finanziarie che interessa le aziende, è costituito dai possibili risvolti connessi al mancato versamento della ritenuta da parte del sostituito, quindi la domanda sorge spontanea: è possibile scomputare le ritenute non versate dal cliente? Da una parte c’è la posizione consolidata della Cassazione secondo cui non è affatto vero che il semplice fatto di avere incassato una somma netta legittimi la facoltà di scomputo della ritenuta, almeno in tutte quelle ipotesi in cui le somme non siano state versate all’Erario, se si verificasse ciò lo Stato si troverebbe in una situazione di squilibrio, dovendo riconoscere un credito ad un soggetto senza avere incassato nulla. Dall’altro l’art.22 del TUIR (Testo unico delle imposte sul reddito) afferma che, dall’imposta determinata, si scomputano, tra l’altro, le ritenute d’acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi: il fatto che sia utilizzato il termine “operate” e non “versate” sembrerebbe contrastare con  il parere della Cassazione. Si nota come il sistema tributario attribuisce alla certificazione una importanza preminente e, la stessa Agenzia, nel momento in cui consente una prova alternativa alla certificazione (che potrebbe non essere stata rilasciata proprio in quanto non sono state versate le somme) sembra instradare verso una direzione opposta rispetto a quella della Cassazione. Indubbiamente siamo difronte a un caso controverso infatti da un lato è assurdo che si rinunci allo scomputo di quanto non incassato (dovendo dichiarare il compenso lordo), mentre dall’altro verso non si riesce a sfuggire al possibile rischio di una contestazione, che impone non solo la restituzione delle ritenute scomputate, ma anche la maggiorazione di interessi e sanzioni e di conseguenza il sostituito finisce per essere sanzionato per una violazione commessa dal sostituito. Il tema è davvero delicato e meriterebbe un ripensamento delle regole.  

Certificazione e scomputo delle ritenute ultima modifica: 2014-05-10T17:39:34+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo