Il possesso della fattura elettronica costituisce una condizione indispensabile per la deducibilita’ del costo del carburante e per la detraibilita’ della relativa imposta. Non e’ sufficiente il solo pagamento con mezzi elettronici (comunque indispensabile insieme alla fattura).
L’Amministrazione finanziaria richiamando il contenuto della circolare 30 Aprile 2018 n.8 ha poi sottolineato che tra gli elementi che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica che documenta l’acquisto del carburante, non e’ obbligatoria l’indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo a differenza di quanto previsto per le schede carburante.
L’imprenditore che detenesse un autocarro e un’autovettura avrebbe certamente interesse a indicare la targa del primo nelle fatture relative all’acquisto del carburante, cosi’ da poter facilmente dimostrare quali spese non sono soggette a limiti di deducibilita’ e detraibilita’.
Anche per gli acquisti di carburante effettuati nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2018, se la cessione e’avvenuta senza emissione della fattura con indicazione della targa e non e’stata compilata la scheda carburante, il costo e’comunque deducibile e l’Iva e’ detrabile se il pagamento e’ avvenuto con gli strumenti tracciabili previsti.