L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n.50 del 17 maggio 2019 riguardante l’ambito applicativo del regime della cedolare secca sul reddito da locazioni degli immobili a uso commerciale.
La normativa sul punto stabilisce che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unita’ immobiliari classificate nella categoria catastale c/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, puo’ in alternativa rispetto al regime ordinario essere assoggettato al regime della cedolare secca, con aliquota del 21%.
Questo regime non e’ applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Per l’applicazione della cedolare secca occorre porre rilievo anche all’attivita’ del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attivita’ d’impresa o di arti e professioni.
Quest’ultima condizione non deve essere pero’ soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare all’attivita’ commerciale. Infatti , nelle schede di lettura alla legge di bilancio 2019 viene chiarito che la nuova normativa interessa la locazione di immobili di categoria catastale C/1, quali negozi e botteghe ovvero locali per attivita’ commerciale di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati.
Ne consegue che possono accedere al regime della cedolare secca anche le locazioni di immobili di categoria catastale C/1 stipulati con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attivita’ commerciale.
Diverso e’ per il locatore titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale di godimento degli immobili, che deve essere persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa o di arti e professioni.