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Cedolare secca su negozi e botteghe

Cedolare secca su negozi e botteghe

La legge di bilancio 2019 ha introdotto la possibilita’ di accedere alla cedolare secca del 21% a determinate condizioni, per alcuni immobili commerciali. In particolare, la nuova norma consente l’estensione all’accesso all’imposizione sostitutiva ai contratti di locazione alle seguenti condizioni:

  • negozi di categoria catastale C/1 e alle relative pertinenze 
  • superficie fino a 600 metri quadrati (senza includere nel computo le pertinenze);
  • stipula nell’anno 2019
  • tra soggetti che il 15 ottobre 2018 non avevano gia’ in essere un contratto per lo stesso immobile, poi interrotto in anticipo. 

E’ consentita l’opzione per la cedolare secca per le locazioni di abitativi come per le locazioni di immobili commerciali, (queste ultime alle condizioni sopra indicate) solo se il locatore e’una persona fisica, titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto  reale di godimento sugli immobili, che non agisce nell’esercizio dell’attivitá’ d’impresa o di arti e professioni. 

Con riferimento alle sole locazioni di immobili commerciali,  l’Agenzia ha precisato che possono accedere alla cedolare secca anche i contratti di locazione con conduttori, sia persone fisiche che soggetti societari, che svolgono attivita’ commerciale. 

Condizione per l’applicazione della cedolare secca e’che l’imposizione sostitutiva deve essere circoscritta ai soli contratti stipulati nel 2019, escludendo che possa applicarsi ai contratti in essere alla data del 15 ottobre 2018, contratti non scaduti, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile.  L’intento del Legislatore e’ di evitare che si sciogliessero contratti gia’ in essere, per stipularli nuovamente dopo il 1^gennaio 2019, solo per poter accedere all’imposta sostitutiva. 

E importante evidenziare che non deve più essere data comunicazione della proroga della cedolare secca. Il decreto Crescita ha, infatti, soppresso la sanzione per la tardiva o mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca: la sanzione era calcolata nella misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. L’obbligo di comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca risulta, pertanto, implicitamente soppresso, atteso che la sua violazione non è più sanzionata, né comporta la perdita del regime sostitutivo.

 

 

 

Cedolare secca su negozi e botteghe ultima modifica: 2019-07-20T06:10:43+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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