Dal 2024 per chi loca immobili abitativi con cedolare secca, con contratti di locazione breve, la tassa piatta diventa piu’cara. Infatti l’art.1 comma 63 della L.30 dicembre 2023 N.213 (legge di bilancio 2024), intervenendo sulla norma in tema di locazioni brevi (art.4 del DL.50/2017), ha previsto l’aumento dell’aliquota della cedolare secca al 26% per i contratti di locazione breve per i quali sia espressa l’opzione per l’imposizione sostitutiva. Viene prevista la possibilita’di ottenere una riduzione dell’aliquota al 21% (che corrisponde all’aliquota ordinaria della cedolare secca) per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un’unita’immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione dei redditi. Il campo di applicazione sono le locazioni brevi o assimilati. Si definiscono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attivita’d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita’di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita ‘immobiliari da locare.
Invece si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di piu’di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice sia la rinconducibilita’del contratto alla locazione breve che l’applicabilita’ della cedolare secca.
Quindi si puo’ ipotizzare che, in assenza di indicazioni da parte del contribuente, anche in presenza di una sola locazione breve questa sconterebbe la tassa piatta al 26%.
La normativa sulle locazioni brevi impone, inoltre agli intermediari, ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, di:
- operare, in qualita’di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni o corrispettivi di contratti di locazione all’atto del pagamento al beneficiario, non venendo allineata alla nuova aliquota del 26%
- versare la ritenuta all’Erario
- operare la relativa certificazione
dispone che la ritenuta, anziche’ essere a titolo d’imposta (come avveniva secondo la disciplina al 31/12/2023), si ritenga sempre operata a titolo di acconto.