Cedolare secca: casi di applicazione di sanzioni raddoppiate

Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non e’indicato o e’indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata rispettivamente le sanzioni amministrative nel modo seguente:

dal 240% al 480% dell’imposta in caso di omessa dichiarazione del canone locatizio con un minimo di 500 euro;

dal 180% al 360% in caso d’infedele dichiarazione del medesimo canone locatizio.

Per come e’ formulata la norma, la sanzione raddoppiata e’circoscritta al caso in cui il locatore abbia optato per la cedolare secca. 

Se la dichiarazione e’presentata ma il canone assoggettato a cedolare secca non e’ indicato, si ha la sanzione da omessa dichiarazione raddoppiata.

Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato infedelmente i canoni gia’ assoggettati a cedolare, a essere raddoppiata e’invece la sanzione da dichiarazione infedele. 

Di conseguenza, alcun raddoppio puo’ sussistere se il locatore, errando, dopo aver optato per la cedolare secca ha applicato l’aliquota del 10% per i contratti di locazione concordata e non l’aliquota del 21% per la generalita’ dei canoni. In questa fattispecie , la dichiarazione infedele tra origine solo da un errore di aliquota che determina la dichiarazione di una minore imposta, non da infedelta’ della dichiarazione del canone locatizio e non si applica pertanto il raddoppio della sanzione da applicare solo per quest’ultimo caso. 

 

Cedolare secca: casi di applicazione di sanzioni raddoppiate ultima modifica: 2022-08-12T06:00:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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