Case di cura con Ires ridotta

La riduzione al 50% dell’Ires riservata agli enti ospedalieri, stabilita dall’art.6, comma 1, lettera a) del Dpr.601/1973, compete solo ai soggetti (enti e societa’) che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni  dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del Ssn e non puo’ essere riconosciuta quando le attivita’ in regime di convenzione e accreditamento pubblico sono solo una parte delle attivita’ svolte e vi sono anche attivita’ di ricovero e ambulatoriali private a pagamento .

Case di cura con Ires ridotta ultima modifica: 2019-07-26T18:01:38+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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