Capital gain di fonte estera

                                           

I soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni in società estere e più in generale attività di fonte estera da cui emergono redditi diversi di natura finanziaria sono tenuti ad effettuare alcune valutazioni in più rispetto al passato, derivanti dalle nuove modalità di tassazione delle plusvalenze realizzate vigenti dal 1^gennaio 2019.

Per le persone fisiche non imprenditori, infatti, a prescindere dalla natura qualificata o meno della partecipazione, la tassazione italiana avviene con imposta sostitutiva del 26%.

Nella valutazione del regime fiscale non rileva in alcun modo la residenza della società se la partecipazione di qualunque entità è quotata nei mercati regolamentati.

Al contrario per le partecipazioni non quotate la tassazione nella misura del 26% è condizionata alla residenza della società in uno Stato o territorio che non risulti a regime fiscale privilegiato.

Ove la partecipata si qualifichi come società a regime fiscale privilegiato, le plusvalenze sono assoggettate alle aliquote progressive IRPEF per il 100% del loro ammontare, con riconoscimento integrale delle imposte estere pagate.

Con l’imposizione sostitutiva del 26% viene meno alla radice la possibilità di detrarre l’ imposta estera da quella italiana.

Problema serio si presenta tra Italia e Francia in cui l’imposta assolta nello Stato francese non può essere richiesta a rimborso all’ amministrazione francese; in questo modo l’imposta estera si somma a quella italiana, non potendo in alcun modo essere detratta da quest’ultima determinando una doppia imposizione.

Capital gain di fonte estera ultima modifica: 2019-02-15T06:07:59+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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