Calcolo dell’imposta sostitutiva nel concordato preventivo biennale

Uno dei vantaggi derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale e’ rappresentato dalla possibilita’ di tassare con aliquote decisamente ridotte rispetto a quelle ordinarie il maggior reddito prodotto rispetto a quello effettivo dichiarato. Il sistema di tassazione sostitutiva opzionale, limitata a imposte dirette e relative addizionali, e’ regolato dagli artt.20-bis e 31-bis del DLgs.13/2024 (introdotti dal DLgs.108/2024), distintamente per i soggetti ISA e per quelli in regime forfettario. Il tema e’ stato oggetto di alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia nella circolare n.18/2024.

Inoltre sono stati approvati i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (indicati piu’avanti) e della maggiorazione degli acconti d’imposta calcolati con il metodo storico (ossia “4068”-maggiorazione acconto soggetti ISA persone fisiche; “4069”-maggiorazione acconto soggetti ISA diversi dalle persone fisiche; “4070”-maggiorazione acconto IRAP;  “4072”-maggiorazione acconto soggetti forfettari.

Venendo all’imposta sostitutiva CPB, la base imponibile e’ data dalla differenza se positiva tra:

  • il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato per ciascun periodo oggetto di adesione;
  • il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta, al netto delle poste straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, ecc. )

Per il primo periodo di applicazione del CPB, la base imponibile puo’ essere determinata come differenza tra l’importo proposto nel rigo P06 e quello dichiarato nel rigo P04 del modello CPB 2024/2025. Ai fini della determinazione della base per la sostitutiva, non rilevano le perdite pregresse o di periodo.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario, si considera il reddito dichiarato nel periodo antecedente a cui si riferisce la proposta, il valore del rigo L34, a lordo dei contributi previdenziali. 

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, in base al punteggio determinato in esito all’applicazione degli ISA per il periodo 2023. Piu’alto e’ il punteggio ISA raggiunto, minore e’ l’aliquota dell’imposta sostitutiva. In particolare:

  • con punteggio ISA 8,9 o 10 l’aliquota e’pari al 10%
  • con punteggio ISA 6 0 7 l’aliquota e’pari al 12%
  • con punteggio ISA 5 o inferiore l’aliquota e’pari al 15%

Per i contribuenti in regime forfettario, l’aliquota applicabile al maggior reddito concordato e’ pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.

L’imposta sostitutiva dovra’ essere liquidata e corrisposta:

  • indicando nel modello F24 i codici tributo ‘4071″ denominato “CPB- Soggetti ISA- imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n.13 del 2024”, oppure “4073” denominato “CPB-Soggetti forfettari- Imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del d.lgs. n.13 del 2024’.
  • entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d’imposta in cui si e’ prodotta l’eccedenza. 

Quindi il primo versamento coincidera’ con il pagamento del saldo per il 2024 da effettuare entro il 30 giugno 2025. E’ possibile effettuare il versamento nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. 

In caso di adesione al CPB da parte di societa’ o associazioni in regime di trasparenza, l’imposta sostitutiva e’ versata pro-quota dai singoli soci o associati. 

La quota di reddito non assoggettata all’imposizione sostitutiva opzionale, rappresentata sostanzialmente dal reddito dichiarato per il periodo precedente quello di adesione, tassata secondo le modalita’ ordinarie. 

Se dovesse risultare un’ulteriore quota di reddito durante i periodi oggetto di concordato, ossia un reddito eccedente quello proposto, non si procederebbe a tassazione ulteriore (al netto del trattamento ai fini dei contributi previdenziali, anche alle Casse private) 

 

Calcolo dell’imposta sostitutiva nel concordato preventivo biennale ultima modifica: 2024-09-21T06:05:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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