A partire da oggi 9 settembre 2017, entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa. In sostanza, si ha la possibilità di utilizzare i cosiddetti “buoni pasto” o “ticket restaurant” non solo per ottenere la somministrazione di alimenti e bevande, ma ma anche per acquistare prodotti alimentari.
Il servizio sostitutivo di mensa aziendale reso a mezzo dei buoni pasto è erogato da quei soggetti che sono legittimati a esercitare, oltre che la somministrazione di alimenti e bevande e l’attività di mensa aziendale anche:
-la vendita a dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare
-la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti, e dalle società semplici esercenti l’attività agricola, iscritti alla sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art.2188 e ss. c.c.:
-la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale.
I buoni pasto sono ora cumulabili fino a un massimo di otto – e sembrerebbe spendibili anche nei giorni in cui il titolare (ossia il dipendente) non presti lavoro subordinato.
Ai fini Iva, il buono pasto è comprensivo dell’imposta applicata prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
Nei rapporti tra datore di lavoro e società emittente, i buoni pasto sono soggetti ad aliquota del 4%.
L’odierno buono pasto -spendibile anche cumulativamente, presso esercizi per certi versi eterogenei tra loro, in qualunque giorno della settimana a prescindere dal fatto che nello stesso giorno si effettui una prestazione di lavoro dipendente, sembra emergere una certa libertà di azione che potrebbe portare potenzialmente a spendere il buono per operazioni aventi natura e possibilmente aliquota Iva non omogenea.
Nuove regole per i buoni pasto e si definiscono le caratteristiche e gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto. Si definisce buono pasto il documento di legittimazione anche in forma elettronica che attribuisce al titolare ai sensi dell’art.2002 c.c. il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.
I buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonchè dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato. Viene, inoltre, stabilito che i buoni pasto non sono cedibili, nè cumulabili oltre il limite di otto buoni, nè commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare, esclusivamente per l’intero valore facciale.
Dal 1°luglio 2015 per i buoni pasto elettronici aumenta da 5,29 a 7 euro (per i soli buoni pasto elettronici) il tetto di esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto. Pertanto, per i buoni pasto cartacei resta fermo il vecchio limite di 5,29 euro.