A partire da lunedi’ 23 agosto 2021, con l’entrata in vigore del DM 5 luglio 2021 (G.U. 7 agosto 2021 n.188) diviene operativo il bonus rottamazione TV per l’acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10.
Il bonus, disponibile fino al 31 dicembre 2022 salvo esaurimento anticipato dei fondi, si sostanzia in uno sconto del 20% sul prezzo di vendita del nuovo televisore (comprensivo di Iva), fino ad un massimo di 100 euro, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti, per tali intendendosi quelli acquistati precedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10.
L’incentivo e’rivolto a tutti i cittadini residenti in Italia senza limiti di ISEE. Il bonus rottamazione e’ riconosciuto una sola volta per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblicato su sito del Ministero dello Sviluppo economico.
Per usufruire del contributo e’ necessario:
- essere residente nel territorio dello Stato;
- essere intestatari del canone di abbonamento RAI oppure essere esentati in quanto, al 31 dicembre 2020, la persona risulti di eta’ pari o superiore a settantacinque anni.
La risoluzione n.55 del 23 Agosto dell’Agenzia delle Entrate istituisce, invece, il nuovo codice tributo necessario ai venditori per recuperare le somme relative allo sconto in compensazione mediante il modello F24. La somma può quindi essere recuperata inserendo il nuovo codice tributo nel modello F.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito, appunto, l’anno in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto. Deve essere utilizzato il formato “AAAA”.
Il codice tributo 6927 deve essere inserito nella sezione sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. L’ammontare del credito di imposta non può superare la somma degli importi degli sconti applicati.
Nel caso in cui la vendita non si concluda, il venditore deve procedere con l’annullamento dell’operazione, tramite l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate. Dovrà poi compilare il modello F24, inserendo la somma nel campo “importi a debito versati”, che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.