Bonus ristrutturazione
La detrazione delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta in riferimento alle singole unità immobiliari residenziali, per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonchè di ristrutturazione edilizia (Bonus Ristrutturazione). Nell’ambito di tali ultimi interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’edificio preesistente.
Pertanto, nel caso in cui, a seguito della demolizione, l’edificio venga ricostruito nel rispetto della volumetria e della sagoma originarie, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, la detrazione compete, in quanto l’intervento configura, nel suo insieme, una ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera d) del DPR.380/2001.
Viceversa, se la ricostruzione non avviene nel rispetto della sagoma e della volumetria originarie, ad esempio perchè comporta l’ampliamento dell’edificio preesistente, la detrazione non spetta, in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, di nuova costruzione (art.3 comma 1 lett.e) del DPR.380/2001.
Rientra nella nuova nozione di ristrutturazione edilizia anche la demolizione e fedele ricostruzione anche nel caso di spostamento di lieve entità del nuovo edificio rispetto al sedime originario. La sagoma dell’edificio ha perso rilevanza al fine d’inquadrare la ricostruzione, mentre ha rilievo solo il rispetto dell’originaria volumetria.
Ne deriva che si configura una ristrutturazione anche ove la sagoma sia modificata e persino traslata altrove. Il problema che si pone a questo punto è il corretto inquadramento del titolo urbanistico in quanto, come sopra espresso, se si tratta di ristrutturazione l’agevolazione spetta, almeno per la parte preesistente, mentre se si tratta di nuova costruzione non vi sono possibilità.