Possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis del TUIR, i possessori dell’immobile (proprietario, nudo proprietario e titolari di diritti reali quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione e la superficie) o i detentori in base a un contratto di locazione o di comodato. In aggiunta, può fruire del beneficio fiscale il familiare convivente con il possessore/detentore dell’immobile o convivente more uxorio ed il futuro acquirente dell’immobile.
La norma dispone che l’agevolazione in discorso spetta soltanto se le spese sono sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei summenzionati contribuenti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono effettuati i lavori.
Ai fini dell’agevolazione, non è corretto eseguire i bonifici agevolati da un conto corrente che non appartiene al beneficiario del bonus fiscale ed inoltre a quest’ultimo devono essere intestate le fatture relative alle spese agevolabili.
L’immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve necessariamente essere considerato abitazione principale per il proprietario e il familiare essendo sufficiente che si tratti di abitazione in cui si ha il rapporto di convivenza.
Il convivente more uxorio che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle altre condizioni previste dall’art.16-bis del Tuir, può fruire della relativa detrazione Irpef e non necessita di documentazioni formali quali potrebbe essere un contratto di comodato.
Le medesime regole si dovrebbero applicare alla detrazione IRPEF/IRES delle spese relative alla riqualificazione energetica.