L’art.9, comma 9-octies del DL N.244/2016 (c.d.Milleproroghe) convertito dalla L.19/2017 , ha prorogato di un anno la detrazione IRPEF commisurata al 50% dell’Iva dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A e B, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 successivi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e originariamente applicabile per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016.
Nonostante la proroga in esame sia stata introdotta solo in sede id conversione, la detrazione dovrebbe, comunque spettare per tutti gli acquisti effettuati dai soggetti IRPEF nel corso dell’anno 2017, compresi quelli intervenuti da gennaio sino alla data di entrata in vigore della L.19/2017, al fine di garantire un’applicazione dell’agevolazione senza soluzione di continuità.
L’agevolazione in esame spetta, pertanto, al soggetto Irpef che abbia acquistato l’immobile
-dall’impresa che lo ha costruito direttamente o che ha affidato in appalto la costruzione
-dall’impresa che ha eseguito direttamente interventi incisivi di recupero, o che ha affidato in appalto i predetti interventi.
Il fine del bonus è quello di equilibrare il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette a IVA, rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro.
Relativamente all’ambito oggettivo, l’acquisto deve riguardare abitazioni in classe energetica A o B, di qualsiasi categoria catastale (anche di lusso) e a prescindere dalla destinazione ( prima casa, locata a terzi, tenuta a disposizione). La detrazione spetta anche per le unità pertinenziali, a condizione che l’acquisto avvenga contestualmente a quello dell’abitazione, e che nel rogito si dia evidenzia del vincolo pertinenziale stesso.
Tuttavia considerando che il bonus spettava anche nel 2016, si può ritenere che eventuali acconti pagati durante il 2016, per rogiti stipulati entro il 31 dicembre 2017, permettano comunque di usufruire della detrazione in esame, essendosi verificati i predetti accadimenti (acconti e rogito) in annualità agevolate; resta evidente che, secondo il principio di cassa, gli acconti corrisposti nel 2016 andranno indicati nei modelli dichiarativi 2017, relativi al 2016.
Con riferimento alla cumulabilità con altre agevolazioni fiscali, in mancanza di un esplicito divieto in tal senso si ritiene possibile che il contribuente che acquisti un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione possa beneficiare sia della detrazione IRPEF del 50% di un importo forfettario coincidente con il 25% del prezzo di acquisto dell’immobile e comunque, entro un importo massimo di 96.000 euro (anche per il 2017), con ripartizione in 10 quote costanti.
Alle medesime conclusioni, l’Agenzia giunge anche nel caso del box pertinenziale acquistato contestualmente all’abitazione agevolata, relativamente al quale spetta anche la detrazione pari al 50% del costo di realizzazione documentato dall’impresa, al netto dell’IVA portata in detrazione ai fini IRPEF.
Infine, relativamente alle spese agevolate sostenute nel corso del 2016, nel modello 730/2017, l’ammontare complessivo dell’IVA corrisposta deve essere inserita nel rigo E59, mentre nel modello REDDITI 2017 PF le stesse spese devono essere inserite nel rigo RP59.