Con la graduale sostituzione di scontrini e ricevute con i corrispettivi elettronici, i commercianti e tutti coloro che emettono ricevute fiscali (fra cui artigiani, albergatori, ristoratori) sono tenuti a cambiare o adeguare le “vecchie” casse (cd. misuratori fiscali).
A partire dal 1° gennaio 2020, infatti, gli esercenti dovranno memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi giornalieri, obbligo anticipato al 1° luglio 2019 se il volume d’affari è superiore a 400 mila euro. Per l’acquisto o l’adattamento del vecchio registratore di cassa, solo per gli anni 2019 e 2020, gli esercenti potranno fruire di un contributo, sotto forma di credito d’imposta (articolo 2 comma 6-quinquies, Dlgs n. 127/2015).
L’agevolazione è pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il beneficio è disponibile fino all’esaurimento dei fondi destinati allo scopo.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Le modalità di fruizione del bonus spettante agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate sono state definite con il provvedimento 28 febbraio 2019 mentre la risoluzione n.33/2019 ha istituito il codice tributo (6899) per consentire l’utilizzo del bonus tramite modello F24.
Il credito d’imposta matura alla data di acquisto del registratore di cassa. A questo proposito si sottolinea che, per l’acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione, mentre è irrilevante che il pagamento avvenga ratealmente trattandosi solo di un profilo finanziario. Il credito non va a diminuire il prezzo di acquisto del registratore di cassa. Infatti la normativa prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato solo in compensazione, in base all’art.17 del Dlgs.241/1997, con modello F24, da presentare solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e possa essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto del registratore di cassa.