Salvo proroghe dalla Legge di Bilancio 2018, il bonus mobili, la detrazione IRPEF al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, scadrà il 31 dicembre 2017. L’agevolazione, da fruire in 10 quote annuali di pari importo, spetta per gli interventi di recupero edilizio iniziati dal 1°gennaio 2016.
I soggetti che possono fruire del bonus sono pertanto coloro che hanno effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia.
Tuttavia, per quanto riguarda il bonus mobili relativo al periodo d’imposta 2017, sono state introdotte alcune regole diverse, rispetto al passato, che restringono il campo d’azione dell’agevolazione: in particolare è stato previsto che è possibile fruire del bonus.
- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1°gennaio 2016;
- per le spese sostenute nel 2017 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);
- per un ammontare massimo complessivo di 10.000 euro
Sono agevolabili:
i beni mobili nuovi che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. L’Agenzia delle entrate ha fornito un elenco esemplificativo dei mobili agevolabili.
- letti
- armadi
- cassettiere
- librerie
- scrivanie
- tavoli
- sedie
- comodini
- divani
- poltrone
- credenze
- materassi
- apparecchi di illuminazione
grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica A+ e forni con classe energetica A.
- frigoriferi
- congelatori
- lavatrici
- asciugatrici
- lavastoviglie
- apparecchi di cottura
- stufe elettriche
- piastre riscaldanti elettriche
- forni a microonde
- apparecchi elettrici di riscaldamento
- radiatori elettrici
- ventilatori elettrici
- apparecchi per il condizionamento
È possibile detrarre anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.
La detrazione spetta a condizione che sia collegata alla realizzazione di uno dei seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria su parti comuni di edificio residenziale
- manutenzione straordinaria su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- restauro e risanamento conservativo su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- ristrutturazione edilizia su parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
- ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi se sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile
I pagamenti devono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
- bonifico ordinario
- carte di credito
- carta di debito
Come precisato nella circolare n. 7/2016 dell’Agenzia delle Entrate, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
Quando si utilizzano carte credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.