La legge di bilancio 2017 ha prorogato il bonus mobili alle stesse condizioni del 2016, ma con una specifica limitazione per quanto riguarda i lavori per le spese da effettuare nel periodo d’imposta 2017, i contribuenti potranno ancora considerare in detrazione una parte delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, a condizione tuttavia che i lavori di ristrutturazione siano iniziati dopo il 1°gennaio 2016. In sostanza se l’intervento edilizio è troppo datato non è possibile fruire dello sconto fiscale. Come dimostrare che l’intervento di ristrutturazione ha avuto effettivamente inizio dopo il 1° gennaio 2016? Con DIA, SCIA, CIL o CILA se sono necessari i titoli abilitativi comunali; un’autocertificazione sarà sufficiente per gli interventi ad edilizia libera.
Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
La detrazione che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 1°gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per espressa previsione normativa, la detrazione prevista a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare, acquirenti di un immobile da adibire ad abitazione principale, per le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed arredo dall’abitazione stessa, non è cumulabile con quella relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione (articolo 1, comma 75, ultimo periodo, legge 208/2015).
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Pertanto in base alla normativa stabilità dalla legge di bilancio 2017, le spese da sostenere nel 2017 per mobili e arredi sono detraibili a condizione che i lavori di ristrutturazione dell’immobile non siano iniziati prima del 1°gennaio 2016 (questa condizione non è prevista per la detrazione delle spese sostenute nel 2016 per mobili e arredi i cui lavori di ristrutturazione potevano essere stati sostenuti anche in periodi precedenti al 1°gennaio 2015) sempre tenendo conto della condizione che per ciascun immobile la spesa massima per l’acquisto di mobili e arredi non sia superiore a 10.000 euro.