l bonus investimenti in beni strumentali 4.0 è riconosciuto in misura percentuale al costo determinato ai fini delle imposte sul reddito, nel limite massimo di 20 milioni di euro. La misura è diversamente articolata a seconda della data in cui avviene l’acquisto (per effetto delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, l’agevolazione si applica per gli acquisti effettuati entro il 30 giugno 2026) e varia per quote di costo. Ai fini della compensazione, il contribuente deve calcolare l’importo del credito e indicarlo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito (anno successivo a quello di avvenuta interconnessione dei beni). La compensazione del credito deve avvenire in 3 quote annuali di pari importo.
La legge 178/2020 consente anche agli esercenti arti e professioni di beneficiare degli investimenti agevolabili ma solo con riferimento ai ” beni generici”; i professionisti sono, invece, esclusi dagli investimenti in beni 4.0 che per loro caratteristica non interessano questa categoria di contribuenti, in quanto destinati all’industria.
Il credito d’imposta per i beni generici si applica in misura pari al 6% ed e’ utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. Oltre alla riduzione della misura del credito rispetto allo scorso anno (che era pari al 10% o al 15%), si segnalano due ulteriori differenze (previste dalla legge 178/2020) rispetto al 2021.
La prima e’che per gli investimenti del 2022 non e’ previsto alcun innalzamento per gli acquisti di beni da destinare al lavoro agile (che invece era previsto per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021); non e’inoltre consentito l’utilizzo del credito d’imposta in un’unica soluzione.