Il testo originario (da convertire) dell’art.16 comma 2 del DL.n.63/2013 riconosce una detrazione dall’imposta lorda del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Quel che non appare chiaro e che verrà chiarito dalla legge di conversione è se il c.d. bonus arredi si applichi alle spese finalizzate all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione di immobili o è consentito fruire dell’agevolazione anche a seguito di piccoli interventi che godono della detrazione IRPEF 36%-50% come l’installazione di un impianto elettrico. Quel che è certo è che la detrazione dell’ acquisto di beni mobili e arredi non è riconosciuta per gli interventi di risparmio energetico la cui detrazione è passata dal 50% al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013. Oltre ai mobili rientrano nell’agevolazione, i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ , nonchè A per i forni, le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Occorre precisare che le spese agevolabili sono quelle sostenute dal 6 giugno 2013. I soggetti che intendono fruire del bonus arredi dovranno eseguire i pagamenti con le stesse modalità già previste per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, ossia mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Bonus arredi
Bonus arredi ultima modifica: 2013-07-08T11:27:31+02:00 da