Non si decade dai benefici della detrazione del 50% e il beneficio viene comunque riconosciuto nel caso in cui il bonifico risulti incompleto. In sostanza, l’impresa esecutrice dei lavori deve rilasciare al contribuente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contbilita’ dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Nella circolare 13/E/2019 viene precisato che tale procedura e’possibile solo se il bonifico e’stato comunque eseguito (e non anche omesso), ma non sono stati indicati tutti i dati richiesti (codice fiscale del beneficiario e la partita Iva dell’impresa, la causale del versamento) e non e’possibile ripetere il bonifico. Solo in tal caso la suddetta procedura sana gli errori commessi.
Bonifico errato e sanatoria errori
Bonifico errato e sanatoria errori ultima modifica: 2019-07-31T06:06:13+02:00 da