Per poter beneficiare delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è necessario effettuare il pagamento mediante bonifico c.d. “agevolato”. Bonifico, bancario o postale (anche “on -line”) dal quale risulti:
-la causale del versamento;
-il codice fiscale del beneficiario della detrazione. In presenza di più soggetti, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Invece per gli interventi realizzati su parti comuni degli edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti società di cui all’art.5 del TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonchè quello del condominio.;
-il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Un’eccezione riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono avvalersi della detrazione del 65%, tali soggetti, infatti, possono pagare le spese per gli interventi di riqualificazione energetica attraverso altre modalità (esempio assegno bancario o postale oppure ricevuta bancaria).
La circolare n.43/2016, superando quanto chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 55/2012 contiene un’importante precisazione secondo cui le detrazioni in argomento spettano anche se:
- per errore è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “agevolato”.
- non sono stati indicati tutti i dati richiesti e le banche o le Poste italiane s.p.a. non hanno potuto operare la ritenuta d’acconto di cui all’art.25 del DL 78/2010 nella misura dell’8%.
- non è stato possibile ripetere il bonifico,
a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d’impresa.
Pertanto non viene detto che per beneficiare delle agevolazioni non devono più essere effettuati i bonifici agevolati in generale ma solo in presenza di errore in cui è stato utilizzato un bonifico diverso da quello “agevolato” o non sono stati indicati tutti i dati richiesti è comunque possibile beneficare delle detrazioni.