A breve le societa’ di capitali aventi esercizio sociale coincidente con l’anno solare dovranno porre in essere le attivita’ e gli adempimenti finalizzati all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.
In proposito, assume particolare rilevanza la relazione dell’organo di controllo (sindaco unico o Collegio sindacale) che, ai sensi dell’art. 2429 comma 3 c.c., deve rimanere depositata presso la sede sociale insieme al bilancio-ed agli altri allegati ivi indicati- durante i 15 giorni (liberi) che precedono la data fissata per l’assemblea chiamata ad approvarlo, affinche’ i soci possano prenderne visione. Tale relazione consiste in una serie di attestazioni, giudizi e proposte che costituiscono la necessaria conclusione dell’attivita’ di controllo compiuta nel corso dell’esercizio ed il suo deposito e’ strumentale rispetto alla funzione di assicurare il soddisfacimento del diritto dei soci ad essere adeguatamente informati per poter discutere, approvare o respingere il progetto di bilancio in sede assembleare.
Ci si e’ domandati quali possono essere le conseguenze, sul bilancio e sulla delibera dell’assemblea che lo approvi, della violazione del citato art.2429 comma 3 c.c. e, in particolare, dell’omesso deposito della relazione al bilancio predisposta dall’organo di controllo. Sul punto, si rinvengono due contrastanti orientamenti. Il primo, ritiene che dal mancato deposito della relazione qui in considerazione (oppure dello stesso progetto di bilancio o della relazione degli amministratori) discenda la radicale nullita’ della delibera assembleare di approvazione e del relativo bilancio.
Un secondo orientamento, cha appare maggioritario, ritiene invece, che la violazione del citato art.2429 comma 3 c.c. determini la mera annullabilita’ della delibera di approvazione del bilancio e del bilancio stesso.
Il fatto di qualificare l’invalidita’ della delibera di approvazione del bilancio in termni di nullita’ o di annullabilita’ determina conseguenze differenti sotto diversi profili.
La nullita’ della delibera, infatti, puo’ essere fatta valere da chiunque via abbia interesse entro tre anni decorrenti, nelle srl, dall’iscrizione nel libro delle decisioni dei soci (art.2479-ter comma 3 c.c.) e nelle spa dall’iscrizione al Registro delle imprese, ove prevista (art.2379 c.c.) con la precisazione che essa puo’ anche essere rilevata d’ufficio dal giudice. L’azione di nullita’ della delibera in considerazione, inoltre, non e’ impedita dal fatto che il socio che la impugni abbia espresso in assemblea voto favorevole all’approvazione del bilancio.
L’annullabilita’ della delibera, per contro, puo’ essere fatta valere solo dai soci che non vi abbiano consentito, o da amministratori e sindaci, nel piu’ breve termine di 90 giorni.