Gli amministratori che devono redigere il bilancio devono innanzitutto rispettare il principio della continuità aziendale che rappresenta secondo la normativa vigente e i principi contabili internazionali, una presunzione nella redazione del bilancio d’esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio deve redigerlo nel rispetto del presupposto della continuità aziendale. Lo stesso art.2423-bis del Codice Civile stabilisce che nella redazione del bilancio la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività.
Accanto alle evidenti condizioni di continuità aziendale gli amministratori possono trovarsi nel momento in cui si accingono ad elaborare il bilancio societario a tre scenari:
- hanno la ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile ed elaborano il bilancio nel presupposto della continuità aziendale, le eventuali incertezze rilevate non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale
- hanno identificato fattori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro, ma considerano che sia comunque appropriato utilizzare il presupposto della continuità aziendale per redigere il bilancio;
- considerano che sia improbabile che la società continui la propria esistenza operativa in un futuro prevedibile e non ritengono appropriato redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale.
Nel caso dello scenario 1, qualora sino riscontrate incertezze, queste andranno descritte nella relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. (e\o nella Nota integrativa di bilancio) congiuntamente agli eventi e alle circostanze che hanno condotto gli amministratori a considerare teli incertezze superabili e a valutare raggiunto il presupposto della continuità aziendale.
Lo scenario 2 si riferisce al caso in cui l’organo amministrativo si trovi in una situazione intermedia. In tale scenario se dalle analisi sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale in un futuro prevedibile, emergessero incertezze significative tali da rendere dubbia la continuità aziendale, li amministratori devono indicarle chiaramente nelle note di bilancio.
Nel caso dello scenario 3 è necessario descrivere le motivazioni della conclusione raggiunta e i principi contabili adottati per la redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.
In definitiva è possibile affermare che la redazione del bilancio nell’ottica della continuità aziendale rappresenta la regola da disattendere esclusivamente quando vi è la ragionevole aspettativa che, sulla base degli elementi a conoscenza, non vi siano alternative realistiche alla cessazione dell’attività.