Con la pubblicazione, alla fine dello scorso mese di dicembre, del testo dei principi contabili aggiornati da parte dell’OIC, si è concluso il processo di aggiornamento ed adeguamento della disciplina di bilancio, avviato con il D.Lgs.139/2015, con il quale era stata recepita, nell’ordinamento nazionale, la direttiva 34/2013 /UE.
I nuovi principi contabili pubblicati, che troveranno la loro applicazione a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2016, sono gli OIC 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, mentre sono stati abrogati l’OIC 3 e l’OIC 22.
L’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, il nuovo schema di rendiconto finanziario obbligatorio, il criterio del “costo ammortizzato”, la disciplina delle azioni proprie, i nuovi criteri per la rivalutazione e valutazione degli strumenti finanziari derivati, sono solo alcuni dei temi che dovranno essere affrontati in sede di redazione dei prossimi bilanci.
A partire dalla pubblicazione del nuovo OIC 10 verranno analizzate le principali novità della riforma ed approfondite le principali problematiche che dovranno essere affrontate dagli amministratori di società, nell’ambito del processo di transizione ai nuovi principi contabili e gli impatti di natura fiscale che ne potranno derivare.
L’OIC 10 illustra le modalità di redazione del rendiconto finanziario per rispondere al dettato legislativo: nel prosieguo si illustrano le principali caratteristiche del rendiconto finanziario secondo il principio contabile nazionale.
Dal 1°gennaio 2016, le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria hanno l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario come previsto dall’art. 2423, comma 1 del Codice Civile, modificato dal D.Lgs.n. 139/2015.
Gli articoli 2435-bis, comma 2, e 2435-ter del Codice Civile esonerano dalla redazione del rendiconto finanziario le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice civile e le società che redigono il bilancio ai sensi dell’art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).
Il Codice civile non prevede però lo schema di rendiconto finanziario da utilizzare che è invece oggetto dell’OIC 10 – Rendiconto finanziario. Il documento definitivo conferma l’impostazione della precedente versione dell’OIC 10 apportando solo minime modifiche, tra queste rientra lo stralcio del rendiconto finanziario consolidato che è stato spostato nell’ambito dell’OIC 17 – bilancio consolidato.
Il rendiconto finanziario deve includere tutti i flussi finanziari in uscita e in entrata delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio.
Nel rendiconto finanziario i flussi finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti aree:
-attività operative; attività di investimento e attività di finanziamento.
I flussi finanziari dell’attività operativa comprendono generalmente i flussi che derivano dall’acquisizione, produzione e e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non ricompresi nell’attività di investimento e finanziamento. Le operazioni dell’attività operativa sono riflesse nel Conto economico e rappresentano anche le fonti di finanziamento dell’impresa, in particolare quelle dell’autofinanziamento. Da esse si genera la liquidità necessaria per finanziare la gestione futura.
L’OIC 10 riporta i seguenti esempi di flussi relativi all’attività operativa:
-incassi dalla vendita dei prodotti e dalla prestazione di servizi e da altri ricavi;
-pagamenti per l’acquisto di materia prima, semilavorati, merci e altri fattori produttivi;
-pagamenti per l’acquisizione di servizi;
-pagamenti a, e per conto di dipendenti;
-pagamenti e rimborsi di imposte;
-incassi per proventi finanziari..
I flussi finanziari dell’attività d’investimento comprendono i flussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e dalle attività finanziarie non immobilizzate.
Nel rendiconto finanziario, l’area degli investimenti deve presentare separatamente i seguenti flussi:
-in uscita per l’acquisto delle immobilizzazioni, il flusso è pari al complessivo prezzo di acquisto rettificato dalla variazione dei debiti verso fornitori di immobilizzazioni;
-in entrata per la vendita delle immobilizzazioni, il flusso è pari al “prezzo di realizzo” ovvero il valore netto contabile incrementato della plusvalenza o ridotto dalla minusvalenza, rettificato dalla variazione dei crediti verso clienti per immobilizzazioni.
Inoltre nel rendiconto finanziario, si devono presentare distintamente i principali incassi o pagamenti derivanti dall’attività di investimento, distinguendoli nelle diverse classi di immobilizzazioni: immateriali, materiali e finanziarie e nelle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.
I flussi finanziari dell’attività di finanziamento comprendono i flussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito. Nello schema del rendiconto finanziario si devono presentare separatamente i flussi finanziari dell’attività di finanziamento derivante dall’ottenimento di debiti da quelli generati dalle operazioni con i portatori di capitale proprio.
L’OIC 10 riporta i seguenti esempi di flussi finanziari generati o assorbiti dall’attività di finanziamento:
-incassi derivanti dall’emissione di azioni o di quote rappresentative del capitale di rischio;
-pagamento dei dividendi;
-pagamenti per il rimborso del capitale di rischio, anche sotto forma di acquisto di azioni proprie;
-incassi o pagamenti derivanti dall’emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, titoli a reddito fisso, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti a breve o lungo termine;
-incremento o decremento di altri debiti, anche a breve o medio termine, aventi natura finanziaria.
L’OIC 10 presenta due schemi di rendiconto finanziario:
-rendiconto finanziario con la gestione reddituale determinata con il metodo indiretto;
-rendiconto finanziario con la gestione reddituale determinata con il metodo diretto.
Infine l’art.2425-ter del Codice Civile prevede che il rendiconto finanziario deve presentare i flussi dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, anche l’OIC prevede che, in sede di prima applicazione del principio contabile, si debba presentare, a fini comparativi, il rendiconto finanziario dell’esercizio precedente.