Bilanci: le regole di presentazione per gli ETS

Gli ETS presentano quest’anno i bilanci con le nuove regole. Gli enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi non inferiori a 220 mila euro hanno l’obbligo di redigere il bilancio in forma “ordinaria”, composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, come previsto dall’articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo settore.  Nel bilancio sono da riportare i dati comparativi dell’esercizio precedente. Solo per il primo esercizio l’Oic 35 permette di evitare il riporto dei risultati dell’esercizio precedente. 

Per gli enti del terzo settore con entrate inferiori a 220 mila euro, invece, il bilancio potrà essere redatto nella forma semplificata del rendiconto per cassa, in alternativa a quella ordinaria.

Anche in questo caso, il bilancio (per quanto possibile) dovrà ispirarsi ai principi e criteri degli Ets di grandi dimensioni.

Tuttavia, con riferimento al rendiconto per cassa, vale la pena segnalare che il limite di accesso sarà molto probabilmente destinato a cambiare.

Infatti, il disegno di legge approvato alla Camera (Atto Camera 1532-ter) e attualmente in discussione al Senato, fissa a 300mila euro il tetto massimo per accedere a tale forma di rendiconto semplificato.

Gli enti che depositano il rendiconto per cassa dovranno riportare in calce al documento la rendicontazione delle singole raccolte fondi occasionali, ed anche la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore.

Tale modalità “alleggerita” vale anche per i bilanci redatti nella forma del rendiconto per cassa.

Inoltre, i risultati di bilancio costituiscono il momento per verificare l’obbligo di nomina dei soggetti preposti ai controlli dell’ente in base alle dimensioni raggiunte.

In particolare, gli enti costituiti in forma associativa che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti degli articoli 30 e 31 de Codice del terzo settore sono tenuti a nominare l’organo di controllo e/o il revisore legale, anche se tali limiti sono superati al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale terzo settore.

Qualora l’ente non dovesse provvedervi, la nomina potrà essere richiesta d’ufficio in sede di controllo. Il mancato adeguamento potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione dell’ente.

Infine, bisogna tenere a mente che gli enti che depositano il rendiconto per cassa, anche se non tenuti a presentare informazioni qualitative, dovranno in ogni caso riportare in calce a tale documento la rendicontazione delle singole raccolte fondi occasionali, nonché la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore.

Nella predisposizione del bilancio gli enti del terzo settore dovranno tener conto di alcuni aspetti che esulano dal piano contabile. Il primo elemento riguarda la tempistica entro cui il documento dovrà essere approvato. Su tale aspetto, il Codice del Terzo settore non contiene prescrizioni puntuali, limitandosi a indicare quale unica data quella relativa al deposito del bilancio presso il Registro unico (30 giugno).

Altro aspetto è legato all’organo competente ai fini dell’approvazione. In linea generale tale competenza è demandata all’assemblea ad eccezione delle fondazioni di partecipazione per cui la competenza in materia di bilancio è riservata all’organo amministrativo.

Ma gli aspetti da attenzionare riguardano anche profili procedurali legati al deposito. Qualora tale compito sia demandato ad un commercialista occorrerà predisporre anzitempo un’apposita delega.

Così come gli Ets in sede di deposito dovranno allegare unitamente al bilancio anche il verbale di approvazione.

Peraltro, gli Ets che abbiano nominato un organo di controllo/revisore dovranno, altresì, allegare le pertinenti relazioni, «per ragioni di trasparenza» , in linea con quanto previsto dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali (nota 17146/2022).

Per le Onlus non ancora iscritte nel Runts, invece, resta l’obbligo di predisporre il bilancio d’esercizio 2023, in linea con gli schemi ministeriali, con successivo invio (devono essere inoltrati gli ultimi due bilanci approvati con relativo verbale) solo al momento di presentazione della domanda di iscrizione.

 

 

 

 

 

 

 

Bilanci: le regole di presentazione per gli ETS ultima modifica: 2024-04-12T06:10:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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