Rappresentazione beni immateriali: criteri civilistici e fiscali

Ricordiamo che il Codice civile e il principio contabile OIC 24 distinguono, nell’ambito delle immobilizzazioni immateriali: (i) gli oneri pluriennali costituiti da costi di impianto e di ampliamento, costi di sviluppo e altri costi ad utilita ` ripetuta nel tempo; (ii) i beni immateriali costituiti da diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili e infine (iii) l’avviamento.

Gli oneri pluriennali sono semplicemente dei costi (non si sostanziano in veri e propri beni) che non esauriscono la con riferimento alla loro utilità ripetuta, rispetto ai beni immateriali veri e propri. I beni immateriali sono invece (veri e propri) beni (non monetari), individualmente identificabili, rappresentati generalmente da diritti giuridicamente tutelati (o tutelabili). Essi sono separabili (cioè possono essere venduti, dati in licenza o in affitto, o scambiati), oppure, anche se non trasferibili, derivano da diritti contrattuali o da altri diritti legali. loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti. Gli oneri pluriennali hanno caratteristiche più difficili da determinare,La capitalizzazione delle immobilizzazioni immateriali segue regole differenti per oneri pluriennali e beni immateriali. Nel primo caso, si tratta di una possibilità (e dunque una sorta di scelta) soggetta a limiti e condizioni particolarmente stringenti. Nel secondo caso, si tratta invece, in presenza dei requisiti per qualificare il “bene immateriale”, di un obbligo.

La voce costi di impianto accoglie principalmente gli oneri inerenti l’atto costitutivo, come imposte, spese notarili, consulenza per la redazione dello statuto, ottenimento licenze o permessi per l’avvio dell’attività. Rientrano tra i costi di impianto, come indica il documento OIC 24, anche i costi c.d. di start up. Si tratta degli oneri necessari per progettare e avviare l’impresa (nuova società) o una nuova attività (nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale, nuovo processo produttivo, ecc.).

Tra i costi di ampliamento vi sono invece le spese sostenute in relazione alla espansione dell’impresa in attività che in precedenza non erano perseguite; ad esempio, spese per modifiche statutarie, aumenti capitale, fusioni, trasformazioni e scissioni e altre operazioni straordinarie. I costi in esame comprendono i costi del personale operativo, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, addestramento del nuovo personale, allacciamento di servizi generali, riattivazione di uno stabilimento esistente.

I costi di impianto ed ampliamento si imputano integralmente a conto economico nell’esercizio di sostenimento, oppure possono essere capitalizzati (voce B.I.1 dello stato patrimoniale) ed ammortizzati in non più di 5 esercizi, con il consenso del collegio sindacale.

I costi di impianto, ampliamento e start up sono deducibili secondo i medesimi criteri utilizzati in sede civilistica, senza necessità di variazioni: in un unico esercizio (se integralmente imputati a conto economico) oppure ammortizzati secondo il piano adottato nel bilancio.

I costi di addestramento del personale sono generalmente imputati al conto economico, ma possono essere capitalizzati, con il consenso del collegio sindacale, solo se assimilabili ai costi di start up (vedi sopra) e sostenuti in relazione all’avviamento di una nuova società o di una nuova attività.

I costi di sviluppo (ma non invece i costi di ricerca) sono capitalizzabili se rientrano nella puntuale definizione del documento OIC 24. Lo sviluppo è costituito dalla applicazione dei risultati della ricerca in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

I costi di sviluppo possono essere capitalizzati solo se sono: (i) relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonchè identificabili e misurabili.  Se è dubbia la correlazione ad un progetto specifico: conto economico;

I costi di sviluppo sono deducibili fiscalmente secondo i criteri utilizzati in sede civilistica, senza necessità di variazioni. Per le imprese di nuova costituzione la deduzione si ha solo dall’esercizio in cui si conseguono i primi ricavi.

I brevetti industriali rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalle norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione. I brevetti per i modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali sono le invenzioni atte a conferire a macchine o parti di esse, a strumenti, a utensili e ad oggetti di uso in genere, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Trattandosi di beni immateriali, si deve effettuare la capitalizzazione nella voce B.I.3 del costo di acquisto e relativi oneri accessori, compresi i costi di progettazione e per studi di fattibilità per l’adattamento del brevetto e per la sua effettiva implementazione.

L’ammortamento civilistico si effettua in relazione alla residua possibilità di utilizzazione e dunque sulla base del minore periodo tra quello di scadenza del brevetto (o di durata della licenza) e il tempo di previsto utilizzo del brevetto. L’inizio dell’ammortamento coincide con il momento in cui l’immobilizzazione e ` disponibile e pronta per l’uso. Fiscalmente, la deduzione delle quote di ammortamento si effettua per quote (anche non costanti) non superiori al 50% per esercizio.

I costi per Know how sviluppato internamente o acquistato da terzi e tutelato giuridicamente si iscrivono, insieme al costo dei brevetti, nella voce B.I.3. dello stato patrimoniale. Le regole per l’ammortamento, sia civilistiche che contabili sono sostanzialmente coincidenti con quelle previste per i brevetti.

Il trattamento contabile e fiscale dei costi del software si effettua a secondo del tipologia di software utilizzato, se rientra nel software di base o applicativo.

Il costo del sistema operativo della macchina (ad esempio Windows), essendo strettamente
necessario al funzionamento della stessa, va contabilizzato ed ammortizzato come onere accessorio unitamente al costo dell’hardware (immobilizzazioni materiali).

Fiscalmente, si applicano le stesse regole dei beni materiali (art. 102, del T.U.I.R.) con ammortamento secondo i coefficienti tabellari di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (previsti per l’hardware) con riduzione alla metà nel primo esercizio. Il costo del software di base, in quanto accessorio all’hardware, può usufruire inoltre del c.d. super ammortamento 140%.

Il software applicativo non vanno invece iscritto all’attivo, bensì imputati a conto economico con le regole di competenza temporale.

Il costo dell’avviamento è capitalizzabile, con il consenso del collegio sindacale, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti quattro condizioni: 1) l’avviamento è stato acquisito da terzi a titolo oneroso (acquisto azienda, fusione, scissione o conferimento di azienda); 2) l’avviamento ha un valore quantificabile perchè  incluso nel corrispettivo; 3) la posta garantisce benefici/utili futuri; 4) il costo è recuperabile in termini di redditi futuri sufficienti a coprire le quote di ammortamento.

L’ammortamento civilistico si effettua secondo la vita utile, cioè in base al periodo durante il quale è probabile si manifesteranno i benefici connessi con l’avviamento dell’azienda. Fiscalmente, si applicano le stesse regole previste per i marchi (un diciottesimo per esercizio: art. 103, comma 3, T.U.I.R.).

Rappresentazione beni immateriali: criteri civilistici e fiscali ultima modifica: 2017-08-02T10:26:52+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo