Beneficio del fornitore dopo lo sconto in fattura

L’art..121 del Dl. 34/2020, convertito nella legge 77/2020 ha previsto la possibilta’di esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni. Il fornitore avendo applicato o sconto in fattura, ha acquisito il credito d’imposta da recuperare in 10 quote costanti in sede di dichiarazione dei redditi. In alternativa anche dopo aver detratto la prima rata nella dichiarazione dei redditi 2021, puo’optare per la compensazione mediante il modello F24 o per la cessione dell’intero credito residuo a terzi, a banche o intermediari finanziari., provvedendo a eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla legge (comunicazione all’Agenzia delle Entrate del credito residuo, con indicazione dei dati identificativi del cessionario). In quest’ultimo caso si monetizza subito il credito d’imposta, i quali riconosceranno un importo inferiore rispetto al credito ceduto.  

L’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 puo’avvenire generalmente, in 5 o in 10 anni, a seconda della tipologia di detrazione fiscale di riferimento. Inoltre, la quota non utilizzata nell’anno non puo’essere fruita in quelli successivi e non puo’essere chiesta a rimborso, di conseguenza il beneficio acquisito viene perso. 

Con lo sconto in fattura il fornitore percepisce dal cliente un corrispettivo inferiore rispetto al valore della prestazione fornita. Lo sconto in fattura non va confuso con lo sconto commerciale: esso infatti non rappresenta un minor ricavo per chi lo applica, costituendo piuttosto  una diversa modalita’ di pagamento del corrispettivo che ne implica una particolare contabilizzazione.

L’impresa edile dovra’ dapprima registrare in contabilita’ la fattura non tenedo conto dello sconto concesso, evidenziando cosi’un credito verso clienti, per esempio di euro 100. Successivamente al momento dell’incasso (cui corrsipondera’ la chiusura crediti verso clienti, risultera’ un’entrata liquida di 20 (ricavi) e una imputazione a bilancio di un credito tributario pari a 80 che verra’ compensato tramite F24  con imposte e contributi relativi all’anno di maturazione del credito. Contabilmente, quindi, la societa’ edile riclassifichera’ il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte relativa allo sconto in fattura concesso. 

Nel caso, invece, in cui il fornitore decida di cedere l’ammontare dello sconto a un terzo, occorre tenere presente che tale operazione avra’ un costo rappresentato dall’onere finanziario, il cui valore sara’ pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il valore al quale il credito viene ceduto, registrando un’entrata pari alla somma liquidata dal terzo imputabile a proventi finanziari.

 

Beneficio del fornitore dopo lo sconto in fattura ultima modifica: 2022-03-14T06:15:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

Commenta questo articolo