L’attuale agevolazione fiscale per la piccola proprieta; contadina e’vigente a regime dal 28 febbraio 2010 in virtu’ dell’articolo 2, comma 4-bis, del Dl.194/2009 secondo cui gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella gestione previdenziale agricola, scontano le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
La disposizione della manovra intende aggiungere, al richiamato art.2, il comma 4-ter per estendere il beneficio ai trasferimenti a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze a favore di persone fisiche di eta’ inferiore a quaranta anni che dichiarano nell’atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Il requisito anagrafico si intendera’ soddisfatto se, alla data di stipula dell’atto, il soggetto che chiede il beneficio non abbia compiuto il quarantesimo anno di eta’.