In questi giorni, i contribuenti o i loro intermediari, già allertati a luglio con una lettera di compliance, si vedono recapitare delle lettere che l’invitano a versare l’Iva dovuta nel primo trimestre 2017 entro 30 giorni. Coloro che non hanno provveduto al pagamento dell’Iva del 1^trimestre o lo hanno fatto in misura non sufficiente con il ricevimento di questa comunicazione è preclusa per ora, la possibilità di fare ricorso o di presentare il ravvedimento con il pagamento del 3,75% fino al termine per la presentazione della dichiarazione IVA.
A differenza delle lettere di luglio, per le quali era possibile fruire del ravvedimento operoso le comunicazioni in oggetto inviate ai sensi dell’art.54-bis del DPR.633/72, costituiscono una causa ostativa al ravvedimento.
Quindi attraverso il controllo incrociato comunicazioni fatture emesse e ricevute e comunicazioni liquidazioni IVA, l’Ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta. Quando dai controlli automatici, come sopra indicati, emerge un’imposta a debito ,l’Ufficio emette un avviso bonario che può essere regolarizzato, beneficiando della riduzione a un terzo (10% invece del 30%).
Considerate che le comunicazioni stanno arrivando in questi giorni, il contribuente potrà eseguire il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, in questo caso la sanzione ordinariamente prevista per l’omesso o carente versamento è ridotta a un terzo. Nei casi in cui sono già decorsi 90 giorni dalla scadenza del versamento la sanzione è quella del 30%, riducibile al 10%. Per il versamento il contribuente potrà usare il modello F24 pre-compilato allegato alla comunicazione.
Si applica la sanzione ridotta anche se si paga a rate, versando la 1^rata sempre entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Per le rate si può scegliere tra massimo otto rate trimestrali per importi entro 5 mila euro e massimo 20 rate trimestrali per importi superiori a questa cifra.
Gli avvisi di irregolarità escludono per il contribuente il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, prevedendo la sola possibilità di riduzione della sanzione al 10%. La previsione del ravvedimento operoso ha rappresentato un passo avanti nel rapporto fisco-contribuenti. La situazione che si è venuta a creare costituisce un motivo in più per ritenere che il nuovo adempimento abbia come unica finalità quella di anticipare i tempi della riscossione.