La Legge 197/2022 ha introdotto varie definizioni delle pendenze tributarie, tra cui rientrano la definizione degli avvisi bonari (art.1 commi 153 e ss. della L.197/2022) e il ravvedimento operoso speciale (art. 1 commi 174 e ss. della L.197/2022) Uno dei punti piu’ discussi del ravvedimento speciale riguarda la possibilita’di ravvedere gli omessi versamenti e piu’in generale le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichIarazione, disciplinata dagli artt.36-bis del DPR.600/73 e 54-bis del DPR.633/72.
La definizione degli avvisi bonari con applicazione dell’aliquota al 3% riguarda le annualita’2019, 2020, e 2021, laddove al 1^gennaio 2023 fossero ancora pendenti i termini (di 30 o 90 giorni) per definire l’avviso oppure se l’avviso bonario e’notificato successivamente, senza prevedere a tal fine particolari termini.
Le violazioni che possono emergere dalla liquidazione automatica riguardano la dichiarazione, lo stesso puo’dirsi per i semplici omessi versamenti.
Se si ritiene che si tratti di violazioni riguardanti la dichiarazione e le relative violazioni prodromiche allora e’facile concludere come vi sia una esclusione reciproca tra il ravvedimento speciale e la definizione dei bonari. Tutto cio’ che e’ definibile mediante definizione dei bonari non rientra nel ravvedimento. Affermazione se vogliamo superflua, considerato che l’avviso bonario osta al ravvedimento operoso come regola generale contenuta nell’art.13 del Dlgs. 472/97 ( bisogna pero’evidenziare come nel caso del ravvedimento operoso speciale il legislatore ha sancito che osta al ravvedimento l’avviso bonario da controllo formale della dichiarazione art. 36-ter del DPR.600/73, senza nulla ulteriormente specificare per la liquidazione automatica.
Ove si intenda condividere quanto evidenziato, sono definibili mediante ravvedimento operoso:
- le violazioni su anni diversi dal 2019, 2020 e 2021
- le violazioni su tali anni se non e’ancora stato notificato l’avviso bonario
In ragione di quanto sopra, si puo’comunque affermare che siano definibili mediante ravvedimento speciale tutte le violazioni ancora accertabili se non c’e’ stato l’avviso bonario, siccome questo inibirebbe il ravvedimento operoso. La sanzione del 30% viene cosi’ridotta a 1/18, diventando dell’1,67%., con la possibilita’ di versamento rateale (massimo 8 rate trimestrali di pari importo). Il ravvedimento operoso speciale deve avvenire pagando le somme (o la prima rata) entro il 31 marzo 2023 e rimuovendo la violazione sempre entro tale data.