Quando si riceve un avviso bonario da parte dell’agenzia delle Entrate ovvero quell’atto che evidenzia errori commessi nella compilazione e nei versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi è possibile rateizzare gli importi dovuti. E’ possibile rateizzare fino a un massimo di 8 rate trimestrali per gli avvisi bonari, di importo non superiori a 5 mila euro. ricevuti a seguito di controlli per la liquidazione delle imposte (art.36-bis e 36-ter D.P.R. n.600/1973).
Se l’importo da rateizzare è, invece, superiore a 5.000 euro è possibile rateizzare fino a 20 rate sempre trimestrali, di pari importo.
La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione d’irregolarità (90 giorni per gli avvisi telematici); le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Il contribuente decade dal beneficio in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse (dalla prima) entro la scadenza della rata successiva. Esempio: rischia la decadenza il contribuente che non versa la terza rata entro il termine di scadenza per il versamento della quarta.
Inoltre è stabilito che non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene entro i 7 giorni successivi la scadenza (lieve inadempimento che si estingue con il ravvedimento operoso).