Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica (artt.36-bis del DPR.600/73 e 54 -bis del DPR.633/72) o controllo formale della dichiarazione (art.36-ter del DPR.600/73) possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. In questo caso le sanzioni del 30% sono ridotte rispettivamente a 1/3 oppure a 2/3. Gli importi possono essere sempre dilazionati senza la prestazione di alcuna garanzia.
Per quanto riguarda le rate, la dilazione, sino allo scorso anno, poteva avvenire:
- in un numero massimo di 8 rate trimestrali se gli importi non superavano i 5.000 euro;
- in massimo di 20 rate trimestrali in caso contrario.
In base all’art.1 comma 159 della L.197/2022 viene eliminato il riferimento alle 8 rate e di conseguenza, a prescindere dall’importo la dilazione puo’ , a partire dal 1^gennaio 2023, sempre avvenire in 20 rate trimestrali. Per effettuare la definizione occorre pagare la prima rata entro i trenta giorni successivi alla comunicazione bonaria.
Se il contribuente intende, anche solo in parte, contestare i rilievi, deve attendere la notifica della cartella di pagamento e ricorrere.
Ricordiamo che in ragione dell’art.1 commi 153 e seguenti della L.197/2022, gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, possono essere definiti con una riduzione delle sanzioni del 30% che non e’ piu’a 1/3 ma con sanzioni ridotte al 3%. che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia ancora scaduto al 1^gennaio 2023 e interessera’ anche gli avvisi che verranno inviati al contribuente in data successiva al 1^gennaio 2023.
Ritornando alla modifica della rateizzazione apportata a regime sugli avvisi bonari, anche per quest’ultimi avvisi sara’ possibile fruire della dilazione delle somme e le rate, visto quanto sopra, potranno essere sempre in un numero di 20 da pagarsi trimestralmente.