Autovetture cedute: riflessi sull’IVA
Nel momento in cui una società, un imprenditore o un professionista si appresta a cedere un veicolo , è necessario individuare la corretta disciplina da applicare ai fini Iva per le Autovetture Cedute.
Una premessa va fatta ricordando che l’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, stabilisce, come regola generale, che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio.
È importante evidenziare che per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
Alla luce della detrazione ridotta che può applicarsi all’atto dell’acquisto, la successiva rivendita del mezzo va gestita in maniera “simmetrica”, ovvero riducendo la base imponibile Iva in relazione all’imposta effettivamente detratta all’atto dell’acquisto.
Di conseguenza al fine di stabilire il corretto trattamento Iva della cessione di un veicolo aziendale, va innanzitutto verificata la detrazione Iva operata al momento dell’acquisto.
Le fattispecie che si possono presentare sono pertanto le seguenti.
- Iva integralmente detratta all’atto dell’acquisto
In questo caso, che si può presentare con riferimento ai veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività o nel caso di agenti e rappresentanti di commercio, l’intero corrispettivo pattuito per la relativa cessione del veicolo va assoggettato ad Iva con aliquota ordinaria.
- Iva integralmente non detratta all’atto dell’acquisto
È il caso ad esempio di acquisto operato da medici o agenti di assicurazione (indetraibilità soggettiva) che presentano un pro-rata di indetraibilità pari al 100%.
Ai fini Iva l’operazione di cessione del veicolo va qualificata come operazione esente ai sensi dell’articolo 10, comma 27-quinquies, DPR 633/1972, e questa indicazione va riportata nella fattura.
- Iva parzialmente detratta all’atto dell’acquisto
In base all’articolo 13, comma 5, del DPR 633/1972 “Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell’articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l’importo determinato ai sensi dei commi precedenti”.
In considerazione del fatto che dal 2001 ad oggi si sono succedute diverse percentuali di indetraibilità dell’Iva sugli acquisti di autovetture, andrà verificata quale percentuale di indetraibilità sia stata applicata al momento della registrazione della fattura di acquisto (o eventualmente come tale detraibilità sia stata rettificata in seguito alla presentazione dell’istanza di rimborso presentata, ai sensi del D.L. 258/2006).
L’importo della cessione seguirà il seguente trattamento:
- sarà da assoggettare ad Iva nella misura ordinaria la base imponibile determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale di detrazione operata, scorporando poi l’Iva;
- la quota residua, sarà “Fuori campo Iva ex articolo 13, comma 5, DPR 633/1972”.