Aumento delle rendite catastali e riflessi sull’IMU e le compravendite

L’Agenzia delle Entrate si prepara a inviare lettere di compliance ai contribuenti che hanno beneficiato del superbonus negli anni scorsi senza aggiornare il catasto. Nella complessa procedura del superbonus, puo’essere che qualcuno in buona fede non si sia posto il problema dell’eventuale aggiornamento catastale delle singole unita’ quando si sono svolti lavori condominiali, ad esempio il cappotto termico e la sostituzione della caldaia. Certo per prevenire questi inadempimenti sarebbe bastato inserire nell’asseverazione tecnica anche la voce relativa all’aggiornamento catastale. Quando si parte da un’unita’ accatastata in una categoria come la A/4, il salto sara’ significativo, ma in altri casi sara’piu’ contenuto.

Una rendita catastale piu’ alta si riflette innanzitutto sull’IMU, l’imposta municipale sugli immobili. Sono comunque esenti le abitazioni principali, cioe’ quelli in cui il possessore e i componenti del suo nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica (a meno che non ricadano nelle categorie di pregio A/1, A/8 e A/9, nel qual caso sono sempre tassate). 

Per legge, le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

L’imponibile IMU si calcola rivalutando la rendita del 5% e poi moltiplicando il risultato in base ai coefficienti previsti per le singole categorie: ad esempio, 160 per le case. Nell’ipotesi di case non locate, l’Imu sostituisce l’Irpef sul reddito fondiario (pari alla rendita catastale rivalutata del 5% e maggiorata di un terzo). Se l’abitazione sfitta si trova pero’ nello stesso Comune in cui il suo possessore ha l’abitazione principale, allora il 50% del reddito fondiario concorre al reddito complessivo. 

La rendita catastale, moltiplicata per determinati coefficienti di aggiornamento, rappresenta inoltre la base imponibile per l’applicazione di molti altri tributi:

I coefficienti di aggiornamento da applicare alla rendita catastale sono attualmente i seguenti:

42,84 per i fabbricati classificati nella categoria C/1 (sono i negozi) e nel gruppo E (questi ultimi sono manufatti – stazioni, aeroporti, chiese, eccetera – che raramente appartengono a un soggetto diverso da un’entità pubblica);

63 per i fabbricati di categoria A/10 (gli uffici) e del gruppo D (questi ultimi sono i fabbricati destinati ad attività produttive);

176,4 per i fabbricati del gruppo B (anche questi vengono raramente in considerazione: collegi, ospedali, scuole, eccetera);

126 per ogni altra tipologia di fabbricato e quindi per le abitazioni, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di un atto per il quale viene richiesta l’agevolazione “prima casa”, poiché, in quest’ultima ipotesi, la rendita si moltiplica per 115,5;

112,5 per i terreni (in questo caso è il reddito dominicale che deve essere moltiplicato).

Aumento delle rendite catastali e riflessi sull’IMU e le compravendite ultima modifica: 2025-01-30T06:05:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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