Aumentano le patrimoniali su immobili e prodotti finanziari detenuti all’estero dagli italiani. La bozza del Ddl di bilancio per il 2024 interviene sulle due mini-patrimoniali applicabili su beni esteri (segnatamente prodotti finanziari e immobili) innalzando l’aliquota a partire dal 2024. Per l’Ivie si passa dall’attuale 0,76% all’1,06%.
Per l’Ivafe dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Il riferimento è alla black list prevista dal Dm 4 maggio 1999, dalla quale, sempre a partire dal 2024, sarà espunta la Svizzera. I prodotti finanziari detenuti presso istituzioni finanziarie elvetiche non saranno quindi toccati dall’aumento dell’aliquota.
L’intervento normativo su Ivie e Ivafe, introdotte nel 2011 dal decreto Salva Italia, farebbe seguito alla recente estensione della platea dei soggetti tenuti agli obblighi di dichiarazione e versamento. Dal 1° gennaio 2020, infatti, Ivie e Ivafe sono dovute, oltre che dalle persone fisiche residenti in Italia, anche da enti non commerciali (tra cui trust e fondazioni), società semplici ed enti alle stesse equiparati residenti in Italia.
L’Ivafe si applica sul valore di prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, tenendo conto della percentuale di possesso nel caso di contitolarità della posizione e del numero dei giorni di possesso. Dall’imposta dovuta si deduce un credito pari all’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato estero. L’aumento dell’aliquota allo 0,4% non dovrebbe estendersi alla nuova imposta sul valore delle cripto-attività introdotta dall’ultima legge di bilancio per il 2023, che dovrebbe restare allo 0,2%. Ciò in quanto le cripto-attività si differenziano dai prodotti finanziari ai fini della tassazione patrimoniale in questione.
Il presupposto per l’applicazione dell’Ivie è, invece, costituito dal possesso di immobili situati all’estero (fabbricati, aree fabbricabili e terreni) a qualsiasi uso destinati. Sugli immobili non adibiti ad abitazione principale situati in Stati della Ue/See l’imposta si calcola sul valore catastale così come determinato e rivalutato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte patrimoniali e reddituali. Da notare che le violazioni di Ivie e Ivafe non comportano l’aumento di un terzo delle sanzioni applicabili alle violazioni dichiarative in materia di redditi esteri, posto che si tratta di imposte patrimoniali (risoluzione Entrate n. 82/2020). L’innalzamento del livello di tassazione non avrà alcun impatto sui soggetti che aderiscono al regime agevolativo previsto per i neo-residenti italiani (articolo 24-bis Tuir), i quali beneficiano per legge di un’esenzione generale dall’obbligo di dichiarare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi il valore delle attività e degli investimenti finanziari esteri e dall’obbligo di dichiarare e versare Ivie e Ivafe.