Attivita’ riservate agli iscritti all’Albo unico

L’attivita’ di elaborazione dei dati contabili e di esecuzione di adempimenti di natura fiscale (consistenti in registrazioni Iva, elaborazione e trasmissione telematica della comunicazione annuale dei dati relativi all’Iva, elaborazione del modello REDDITI) e’riservata agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. n.139/2005.

Se tuttavia un soggetto non iscritto all’Albo ha reso tali prestazioni dopo l’entrata in vigore della legge ma prima dell’istituzione dell’Albo unico (avvenuta il 1^gennaio 2008), il contratto concluso con il cliente e’lecito e chi ha posto in essere tali attivita’ ha diritto al corrispettivo.

La decisione nell’individuare il 1^gennaio 2008 come il momento a partire dal quale non e’ piu’ lecito l’esercizio da parte di non iscritti delle attivita’ elencate dal disegno 139/2005, conferma la netta distinzione tra le prestazioni svolte anteriormente all’istituzione dell’Albo (lecite e consentite anche ai non iscritti) e quelle successive (abusive e che darebbero vita alla nullita’ assoluta del contratto tra consulente e cliente,con conseguente venir meno del diritto al compenso in favore di chi le ha esercitate). 

Attivita’ riservate agli iscritti all’Albo unico ultima modifica: 2019-09-11T18:09:46+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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