Per gli atti emessi dal prossimo 30 Aprile entra in vigore lárt.6-bis della L.212/2000 sul nuovo contraddittorio preventivo, introdotto dal Dlgs.219/2023.
In estrema sintesi, non sono soggetti all’obbligo del contradditorio preventivo
- gli atti automatizzati e gli atti sostanzialmente automatizzati (accertamenti parziali scaturenti esclusivamente dall’incrocio dei dati, avvisi di liquidazione di disconoscimento di agevolazioni previste ai fini delle imposte d’atto);
- gli atti di pronta liquidazione (cartelle di pagamento, avvisi bonari da liquidazione automatica, intimazioni, fermi, ipoteche, avvisi di liquidazione su omessa o tardiva registrazione di atti o di dichiarazioni)
- gli atti inerenti al controllo formale (cartelle di pagamento e avvisi bonari inerenti, appunto, al controllo formale delle dichiarazioni).
Nell’elenco degli atti non soggetti all’obbligo del contraddittorio preventivo emerge una nuova sotto-categoria di accertamenti parziali: quella conseguente al mero incrocio di dati, al contrario quelli che non derivano da tali incroci sono ammessi al contradditorio.
L’accertamento parziale, che determina la possibilita’ di rettificare la dichiarazione ha subito nel tempo varie modifiche, nasce nel 1982 dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento quando risultano elementi certi che consentono immediatamente di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato (o corrispettivi non dichiarati per l’Iva), senza verificare la posizione complessiva del contribuente, da qui’ il nome di accertamento parziale. Tipico esempio e’il reddito, attribuito per trasparenza, non dichiarato da un socio di una societa’ di persone. E’stato affermato che il parziale non puo’ riguardare l’attivita’ valutativa degli uffici, pertanto risulterebbero esclusi dal contradditorio solo quelli che derivano esclusivamente dal mero incrocio di dati.
Va rilevato che se un contribuente non ha dichiarato un canone di locazione derivante da contratto regolarmente registrato, l’ufficio provvedera’ all’emissione di un accertamento parziale, in tal caso non ci sara’ contraddittorio preventivo.