Assolvimento dell’Iva in Dogana per gli acconti su beni in importazione

In base agli accordi commerciali, un fornitore Extra UE potrebbe chiedere il pagamento di un acconto prima di spedire ala merce in Italia. In questo caso, l” importatore potrebbe interrogarsi in merito al momento di corretto assolvimento dell’Iva sulla somma pagata in acconto.

Si ritiene che, all’atto dell”ímportazione, l’Iva  debba essere assolta dal  compratore sull’intero prezzo dei beni,  a prescindere dalla circostanza che parte del corrispettivo sia stato pagato in anticipo. 

La fattura ricevuta dal fornitore estero sara’ registrata in contabilita’ generale per giustificare la variazione finanziaria, ma non assumera’rilevanza ai fini Iva. 

Per le importazioni il momento di effettuazione (al quale corrisponde l’esigibilita’dell’imposta) viene a coincidere con quello in cui sorge l’obbligazione doganale, vale a dire, di regola, con l’accettazione della dichiarazione in Dogana ai sensi dell’art.77, par.2 de Regolamento Ue n.952/2013, Codice doganale dell’Unione. (circolare AdE n.32/2013).

Fatte queste premesse, la base imponibile Iva e’costituita dal valore dei beni importati, al quale sommare i diritti doganali ad eccezione dell’Iva; le spese per inoltro dei beni fino al lugo di destinazione all’interno della Ue (es. trasporto, assicurazione, commissione imballaggio). 

Sulla base di quanto riportato, quindi, emerge come il momento del pagamento del prezzo non incida, di per se, sulla determinazione del valore in Dogana delle merci importate. Di riflesso, anche ai fini della determinazione della relativa base imponibile Iva sembra necessario considerare l’intero prezzo pagato o da pagare (acconti, saldo ed eventuali pagamenti dilazionati). 

Sul piano degli adempimenti, i soggetti passivi residenti devono presentare il c.d. esterometro per comunicare i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia. Sono escluse da questo adempimento, fra l’altro, le operazioni per le  quali e’stata emessa una bolletta doganale, come le importazioni. 

L’esclusione dovrebbe estendersi anche all’eventuale acconto pagato dall’acquirente italiano al fornitore extra UE prima della dichiarazione in Dogana dei beni importati, infatti tale parte del corrispettivo confluisce nella base imponibile Iva relativa all’importazione, documentata con la bolletta doganale sostitutiva del c.d. esterometro. 

Assolvimento dell’Iva in Dogana per gli acconti su beni in importazione ultima modifica: 2023-03-21T06:10:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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