L’art. 9-bis del Dl. n. 417/1991, aggiunto dalla legge di conversione 6 febbraio 1992, n. 66, ha stabilito che “alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398”.
L’art. 9-bis, pertanto, ha esteso alla generalità degli enti di tipo associativo -senza fine di lucro – e alle pro-loco, unicamente le disposizioni contenute nel testo della L. n. 398/1991, la quale, come sopra osservato, non prevede però
obblighi particolari in merito alle modalità di effettuazione dei pagamenti e dei versamenti.
L’esercizio dell’opzione per il regime della L. n. 398/1991 non determina automaticamente, dunque, alcun obbligo relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, laddove, con l’art. 25 della L. n. 133/1999, come modificato dall’ art. 37, comma 5, della L. n. 342/2000, è stato introdotto, al comma 5, l’obbligo di effettuare i pagamenti e i versamenti tramite strumenti in grado di consentirne la tracciabilità.
I soggetti destinatari di tale disposizione sono infatti specificatamente individuati nelle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche. Dal dettato delle norme esaminate, conclude la Corte, non sembra quindi emergere alcuna previsione circa l’applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti nei confronti delle altre associazioni.
Solo successivamente, infatti, tale adempimento è stato esteso, mediante specifici interventi legislativi, a soggetti inizialmente non contemplati. L’art. 90, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha ad esempio disposto che alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, si applicano non solo le disposizioni della L. n. 398/1991, bensì anche le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 2, comma 31, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha poi attuato la medesima disposizione nei confronti delle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite
senza fini di lucro.
Dunque l’obbligo di effettuazione dei pagamenti e versamenti con modalità tracciabili non si applica nei confronti della generalità degli enti che aderiscono al regime della L. n. 398/1991, ma (solo) nei confronti di:
1. società/enti/associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
2. società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine
di lucro;
3. associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e
danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro.
Come detto, nessuna estensione generalizzata è stata invece operata dal legislatore nei confronti tutte le associazioni senza fine di lucro né, tra queste, alle associazioni Pro Loco.