L árt.1, comma 1, lettera b0. del DL.157/2021 ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformita’ e dell’attestazione della congruita’ delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i bonus diversi dal superbonus. Con la circolare 16/E/2021, e’ stato chiarito che tale obbligo siu applica, invia di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021.
L’obbligo del visto di confromita’ e dell’attestazione di congruita’delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in .fattura non si applica per i bonus diversi dal superbonus alla opere gia’ classificate come attviita’ di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unita’immobilari o sulle parti comuni di edifici