Assenza dell’indirizzo telematico nell’e-fattura

Nella scelta dell’indirizzo telematico cui dovranno essere recapitate le fatture elettroniche, viene lasciato ai soggetti passivi un certo margine di discrezionalita’. Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30 Aprile 2018 n.89757 ha individuato tre diverse modalita’ attraverso le quali il SdI potra’ consegnare le e-fatture:

-la casella di posta elettronica certificata

-il Web Service

– il protocollo FTP .

Mentre la PEC puo’ essere adottata facilmente da soggetti anche di minime dimensioni, i canali telematici (Web Service o FTP) richiedono un particolare grado di informatizzazione.

La mancata comunicazione dell’ indirizzo telematico da parte del cessionario/committente non interrompe il processo di fatturazione elettronica. Il fatto che i cessionario/committente non sia in grado di fornire il proprio codice destinatario o l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui intende veder recapitata la fattura non ostacola l’emissione della stessa e non costituisce un motivo di scarto da parte del SdI.

Il Sistema verifica all’ínterno del documento l’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario, nonche’ del suo numero di partita Iva, ma considera corretta la fattura anche in assenza di un indirizzo telematico, purche’ nel campo obbligatorio “Codice Destinatario, sia inserito il codice convenzionale “0000000”.

Infatti nella sezione relativa ai dati per la trasmissione della e-fattura il fornitore deve riportare nel campo “CodiceDestinatario”

-il codice a 7 cifre eventualmente comunicato dal cliente che indica il canale telematico da questi prescelto per la ricezione (web service o FTP).

-il codice “0000000”e nel campo “PECDestinatario” l’indirizzo di posta elettronica certificata, se il cliente richiede che le e-fatture gli siano recapitate a una casella PEC.

-il codice “0000000”senza compilare il campo ‘PECDestinatario”, nell’ipotesi in cui non disponga dell’indirizzo telematico del proprio cliente.

Il codice convenzionale composto da sette zeri andra’ compilato anche nel caso di fatture emesse nei confronti di soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario , di produttori agricoli di cui all’art.34 comma 6 del DPR.633/72 o di consumatori finali.

E’ possibile che il cliente abbia comunicato uno dei due dati (codice destinatario o indirizzo PEC) al servizio dell’Agenzia delle Entrate, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”, in questo caso il SdI, letta la partita Iva del cessionario/committente, inoltrera’ il documento presso l’indirizzo precedentemente registrato.

Nel caso in cui non e’avvenuta alcuna registrazione da parte del fornitore, il sistema SdI verifica il contenuto del capo “CodiceDestinatario”. Se e’ stato inserito il codice di 7 cifre comunicato dal cliente,il SdI invia fattura al canale telematico corrispondente al codice inserito.

Se e’ stato  invece inserito il codice “0000000”, il Sistema verifica la presenza di un indirizzo PEC a cui inviare eventualmente il documento.

Laddove quest’ultimo elemento sia assente, la casella risulti piena o non attiva, o il canale telematico, pur correttamente indicato, non sia funzionante , il sistema SdI mettera’ a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del cessionario/committente, inviando al fornitore una ricevuta di impossibilita’ di consegna., in questo caso la fattura si considerera’ emessa per il fornitore ma non ancora definitivamente ricevuta (ai fini fiscali) dal cliente.

 

Assenza dell’indirizzo telematico nell’e-fattura ultima modifica: 2018-10-16T06:08:47+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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