L’art. 3 comma 10-undecies del DL 198/2022 (c.d. Milleproroghe), come inserito nella legge di conversione 14/2023, ha riaperto fino al 31 luglio prossimo i termini di applicazione della disciplina emergenziale dettata dall’art.106 del DL 18/2020 convertito con la possibilita’ quindi di tenere con modalita’ semplificate le prossime assemblee di approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2022.
In particolare, fino a tale data vi sara’ la possibilita’di:
- prevedere, nelle spa., nelle sapa, nelle srl, nelle societa’ cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’intervento mediante mezzi di telecomunicazione.
- svolgere le assemblee, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessita’ che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
Cio’ che non appare possibile, invece, e’ procedere all’approvazione dei suddetti bilanci nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio isolo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c. Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea deve essere tenuta entro la suddetta data del 31 luglio 2023 e non semplicemente convocata.
Nonostante l ‘assenza di specifiche indicazioni normative, poi, e’ da ritenere che il ricorso agevolato a riunioni a distanza sia praticabile anche per CdA e collegi sindacali.