L’art.10 comma 1, lettera c, del Tuir, stabilisce che sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano i provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria.
Non sono deducibili invece gli assegni o la quota-parte degli stessi destinati al mantenimento dei figli. Nell’ipotesi in cui il provvedimento del giudice non distingua la quota dell’assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per meta’ del suo importo.
Sono deducibili anche i versamenti effettuati a titolo di arretrati questi ultimi, infatti, anche se versati in un’unica soluzione sono destinati ad integrare gli assegni periodici corrisposti in precedenza ai quali, quindi, vanno assimilati.
Possono essere dedotte inoltre, le somme stabilite dal provvedimento dell’autorita’ giudiziaria e corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali del coniuge (c.d. conributo casa). Qualora il contributo casa sia relativo all’immobile a disposizione della moglie e dei figli la deducibilita’ e’ limitata alla meta’ delle spese sostenute.
Non sono deducibili:
- le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato o divorziato, l’articolo 10, comma 1, lettera c. del Tuir, infatti si riferisce espressamente ai soli assegni periodici.
- le somme corrisposte a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento nel caso in cui l’altro coniuge abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.