Con la legge di bilancio 2018 (art.1 comma 248 della L.205/2017), è stata prevista anche per quest’anno la possibilità di percepire l’assegno mensile di natalità -c.d. bonus bebè-già introdotto per il triennio 2015/2017.
Tale beneficio è riconosciuto a ciascun figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2018 da corrispondere fino al compimento del primo anno di età o nel primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.
E’ riconosciuto per un importo pari a 960 euro annui, erogati in singoli pagamenti di 80 euro mensili per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 25.000 euro annui, nonchè a 1.920 euro annui, ossia 160 euro mensili, per i nuclei in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
Per quanto riguarda i requisiti del richiedente, l’INPS ricorda che è necessaria la residenza in Italia e la convivenza con il minore, nonchè il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria.
E’ prevista la decadenza dal diritto al beneficio quando ricorrono le seguenti situazioni: compimento di un anno di età o dall’ingresso in famiglia del minore in seguito di adozione o dell’affidamento preadottivo, raggiungimento della maggiore età del figlio adottato, perdita di uno dei requisiti richiesti (ad esempio ISEE superiore a 25.000 euro); revoca dell’adozione, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
L’INPS precisa che la domanda di assegno va presentata in via telematica da uno dei genitori; una sola volta per ciascun figlio nato tra il 1°gennaio 2018 e il 31 docembre 2018.
Nel caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
In caso di parto gemellare o adozione plurima, occorre presentare un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
La domanda può essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data d’ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.