La legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) ha, peraltro, ampliato l’ambito temporale del regime, applicandolo anche alle assegnazioni effettuate successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017.
La finalità dell’agevolazione, come si evince dalla lettura della relazione illustrativa, è quella di consentire “la fuoriuscita dalle società di immobili che potenzialmente potrebbero poi essere nuovamente immessi nel mercato, favorendo così la circolazione degli immobili e portando nuova linfa a un mercato che, a oggi, versa in una situazione piuttosto stagnante“.In particolare, sono agevolabili:
- i beni immobili diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa
- i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’impresa.
L’agevolazione si traduce in una vantaggio sia per la società che assegna il bene sia per il socio che lo riceve.
La società, infatti, versa sulla plusvalenza da assegnazione del bene un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap inferiore rispetto a quella ordinaria e pari all’8%, ovvero al 10,5% se è considerata non operativa o in perdita sistematica. La società, inoltre, ha la possibilità di determinare la plusvalenza da tassare prendendo a riferimento, in luogo del valore normale, il valore catastale del bene immobile da confrontare con il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Per il socio, invece, il vantaggio si concretizza nell’irrilevanza fiscale degli importi assoggettati a imposta sostitutiva dalla società, sia nel caso di distribuzione di riserve di utili sia di capitale.
Profili contabili: la circolare 37/E del 16 settembre 2016
Da un punto di vista contabile, il bene fuoriesce dal patrimonio della società, annullando riserve di utili e/o di capitale in misura pari al valore attribuito al bene.
L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 37/E del 16 settembre 2016, richiamando il corretto comportamento contabile previsto nei casi di assegnazione dei beni ai soci, ha precisato che l’assegnazione comporta la necessità di annullare riserve (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
In particolare, il bene assegnato potrebbe fuoriuscire dalla società a un valore contabile diverso da quello preso a riferimento in sede fiscale: contabilmente, infatti, rileva il valore attribuito dal redattore del bilancio, mentre fiscalmente il valore normale o catastale previsto dalla norma agevolativa in esame. In altri termini, le riserve annullate contabilmente potrebbero essere di entità diversa rispetto al valore normale o catastale del bene preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.
Nel documento di prassi viene ricordato, inoltre, che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
Una società, che intende assegnare in maniera agevolata un bene immobile al socio, presenta la seguente situazione contabile: riserve di utili = 40; riserve di capitale = 80; valore attribuito al bene in sede contabile = 90.
In tal caso, la società può assegnare l’immobile al socio, considerato che possiede riserve di utili (40) e di capitale (80) sufficienti a coprire il valore attribuito al bene in sede contabile (90).
A tal fine, il contribuente provvede contabilmente sia a ridurre l’attivo dello stato patrimoniale (conseguente al trasferimento del bene dalla sfera patrimoniale della società a quella del socio) sia ad annullare le riserve di utili (40) e di capitale (50) per un importo pari al valore attribuito al bene in sede contabile (90). http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={395FF407-3970-4964-AFD9-2FCFE3D51D6B} Si ricorda, al riguardo, che l’utilizzo delle riserve può essere effettuato tenendo presente che la norma agevolativa in esame disapplica la presunzione di prioritario utilizzo delle riserve di utili prevista dall’art.47 comma 1, secondo periodo, Tuir.