Assegnazione agevolata dei beni: le regole per il versamento
L’Agenzia delle Entrate ha emanato un’apposita circolare in merito alle norme sull’assegnazione agevolata dei beni ai soci nonchè sulla trasformazione in società semplice. Tale disciplina prevede un’imposizione sostitutiva diversa a seconda che la società risulti di comodo o meno. E’ previsto che le società commerciali possono fruire della tassazione agevolata pari all’8% o per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione, pari al 10,5% della differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L’assegnazione agevolata richiede il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF/IRES/IRAP sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati nei termini che seguono:
- in generale, all’8%
- 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al moneto dell’assegnazione. La percentuale maggiorata riguarda sia le società le società di comodo in quanto conseguono ricavi inferiori ai ricavi minimi (presunti) che le società in perdita sistematica. La norma sull’assegnazione dei beni ai soci riguarda i beni mobili iscritti in pubblici registri od immobili diversi da quelli strumentali per destinazione (ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale), nonchè il caso di scioglimento e trasformazione in società semplice per le società non operative.
La circolare ha ricordato che a differenza di quanto previsto in passato (Legge n.449/1997, art.29) l’attuale disciplina non ricomprende tra le attività che possono fruire del regime agevolato di assegnazione anche le quote di partecipazione in società. La disciplina in commento non prevede inoltre alcuna agevolazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in quanto il legislatore ha voluto evitare potenziali problemi di incompatibilità della norma con le direttive dell’Unione Europea; di conseguenza le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate saranno assoggettate ad Iva secondo le regole ordinarie.
La norma sull’assegnazione agevolata è applicabile ai seguenti soggetti che svolgono attività commerciale: società in nome collettivo; società a responsabilità limitata; società in accomandita semplice; società per azioni; società in accomandita per azioni; società non operative di comodo, a condizione che abbiano come oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformino in società semplice.
L’agevolazione si applica a condizione che:
a) le cessioni od assegnazioni sono avvenute entro il 30 settembre 2016
b) tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre e devono risultare iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 in forza di titolo di trasferimento con data certa anteriore al 1° ottobre 2015. Come in precedenza indicato, l’assegnazione agevolata dei beni richiede il versamento di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF/IRES ed IRAP) sulla differenza tra il valore normale ed il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati. L’imposta sostitutiva va applicata su una certa base imponibile determinata dalla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
I beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:
- i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa.
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria d’impresa.
Come evidenziato nella Circolare, l’esercizio dell’opzione per l’assegnazione agevolata dei beni e perfezionata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relative imposta sostitutiva. Ne consegue che l’omesso, l’insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’assegnazione agevolata. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi del c.d. ravvedimento operoso.