Aspetti civilistici e fiscali delle societa’ tra professionisti

Dal punto di vista civilistico se i professionisti hanno scelto di costituire una societa’di capitali, saranno tenuti ad approvare e depositare il bilancio presso il Registro delle imprese e dovra’ essere gestita la contabilita’ in partita doppia determinando il reddito d’impresa come qualsiasi altra societa’di capitali in base al principio di competenza. Il risultato cosi’ottenuto (utile o perdita) risultante dal bilancio d’esercizio non costituira’ la base imponibile ai fini fiscali. La questione riguardante la natura del reddito prodotto dalle societa’tra professionisti e’stata risolta in via normativa, stabilendo l’equiparazione delle stesse ai fini IRPEF e IRAP alle associazioni professionali. Il reddito non si considera d’impresa bensi’ di lavoro autonomo e sara’ assoggettato all’IRPEF in capo ai soci applicando il principio di cassa, effettuando la differenza tra compensi percepiti e spese effettivamente sostenute. Ai fini IRAP l’applicazione del regime delle associazioni tra artisti e professionisti consente di determinare il valore della produzione delle societa’ tra professionisti applicando le regole stabilite per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di far valere i presupposti dell’esclusione da tale tributo per assenza del requisito dell’autonoma organizzazione. E’evidente che il risultato civilistico (utile o perdita) non coincidera’ mai con la base imponibile utilizzata per il calcolo delle imposte. Infine il principio di cassa e’ di piu’ agevole applicazione soprattutto con riferimento alle attivita’ aventi ad oggetto prestazioni di servizi.

Aspetti civilistici e fiscali delle societa’ tra professionisti ultima modifica: 2014-07-24T17:31:31+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo