Essendo nel periodo in cui si elaborano i bilanci da parte degli amministratori che dovranno essere presentati successivamente all’assemblea dei soci per la relativa approvazione entro i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, mi soffermo sulla natura di alcune poste di bilancio che solitamente sono presenti nel prospetto di stato patrimoniale, indicandone la natura e le eventuali variazioni per effetto delle nuove regole di redazione dei bilanci che interessano l’esercizio 2016.
Per quanto riguarda il leasing, oggetto del presente articolo, le regole rimarranno invariate rispetto al passato.Secondo i principi contabili internazionali lo IAS 17 pone a base della contabilizzazione la la distinzione tra leasing operativo e leasing finanziario e, a seconda che si tratti dell’uno o dell’altro, vi ricollega un determinato metodo di rilevazione contabile anzichè un altro.
Qualora il leasing si classifichi quale finanziario (se trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà) lo Ias 17 dispone che si contabilizza l’operazione come acquisto di un bene; si iscrive un debito verso il concedente; si iscrive il conseguente ammortamento del bene (come previsto per le immobilizzazioni materiali); si registrano in conto economico i relativi oneri finanziari rilevati per competenza.
Qualora invece il leasing si classifichi come operativo (se non trasferisce, sostanzialmente, tutti i rischi e benefici connessi alla proprietà) lo Ias 17 contempla la contabilizzazione prevista per i contratti di affitto e cioè l’imputazione del canone periodico a conto economico.
Esistono di conseguenza due diverse modalità di rappresentazione contabile del contratto di leasing, la prima detta patrimoniale consiste nella contabilizzazione dei canoni di leasing tra i costi per godimento di beni di terzi (voce B8 del conto economico), mentre il bene verrà rilevato unicamente al momento dell’eventuale riscatto. In base a quanto richiesto dall’OIC 22 in calce allo stato patrimoniale, tra i conti d’ordine, deve essere indicato l’impegno dell’azienda connesso al contratto in essere, rappresentato dalla somma dei canoni ancora da corrispondere al concedente (società di leasing) e del prezzo pattuito per il riscatto al momento alla scadenza del contratto. La seconda modalità di rappresentazione è in base al metodo finanziario che è alternativa a quella in precedenza descritta e occorrerà procedere alle seguenti rilevazioni:
-al momento della consegna del bene occorrerà rilevare tanto il bene tra le immobilizzazioni materiali (per un valore pari al costo sostenuto dal concedente), quanto un corrispondente debito pari all’importo finanziato nell’ambito del passivo patrimoniale.
-i canoni corrisposti periodicamente al concedente dovranno essere contabilizzati previa scomposizione della quota capitale (imputata a decurtazione del finanziamento) dalla quota interessi (che invece dovrà essere imputata a conto economico).
-a conto economico, oltre alla quota implicita di interessi, dovrà essere imputata la quota di ammortamento del bene strumentale calcolata in base ai criteri previsti dall’art.2426 del C.C.
LEASE-BACK: sono operazioni che prevedono un’operazione di vendita e una contestuale retrolocazione del bene stesso (sale and lease-back). Tali operazioni solitamente configurano un’operazione di finanziamento, per mezzo della quale il venditore ottiene cash e allo stesso tempo “ricompra” il bene a rate tramite un’operazione di leasing.
Una volta acclarato che l’operazione di retrolocazione sia di natura finanziaria si rileva una vendita, dato che il negozio giuridico sottostante non può essere ignorato. Qualora ne pervenga una plusvalenza, derivante da una differenza positiva tra il prezzo di vendita originaria ed il valore netto contabile del bene stesso, la si rileva in conto economico e verrà effettuata l’iscrizione tra i risconti passivi e l’imputazione graduale dei proventi a conto economico.