Artigiano in regime forfettario

Un artigiano in regime forfettario dal 1^gennaio 2020 anziche’ acquistare il registratore di cassa telematico puo’ emettere fattura cartacea semplificata di cui all’art.21-bis del Dpr.633/72, per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi di importo singolo non superiore a 100 euro, che sostituisce ad ogni effetto, per tali operazioni, la memorizzazione giornaliera e la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico.

Per effetto dell’art. 1, comma 65, della legge 190/2014 per il periodo d’imposta in cui l’attivita’ e’iniziata (con l’apertura della partita Iva)  e per i quattro successivi, i contribuenti rientranti nel regime forfettario applicano l’aliquota del 5% qualora:

  • nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’ non abbiano esercitato attivita’ artistica, professionale o imprenditoriale, anche in forma associata o familiare,  altrimenti si applica l’aliquota del  15%. 

Inoltre e necessario sia nel caso di applicazione dell’aliquota al 5% o al 15% che: 

  • l’attivita’ da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attivita’ precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Chi acquista un registratore telematico ha diritto ad un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione orizzontale, cioe’ in compensazione di tutti i debiti fiscali/previdenziali che transitano sul modello F24. L’utilizzo in sede di liquidazione dell’Iva dovuta individua solo il momento iniziale della possibile compensazione, ma non e’ l’unica modalita’ di compensazione ammessa. Quindi l’artigiano in regime forfettario potra’ far valere il credito d’imposta, ad esempio per pagare l’imposta sostitutiva dovuta sul reddito determinato forfettariamente.  

 

Artigiano in regime forfettario ultima modifica: 2020-02-10T06:10:40+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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