L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e’ destinata a determinare importanti conseguenze anche sul procedimento in corso di predisposizione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
Essa infatti, viene a cadere in un momento delicato riguardante i rapporti tra amministratori, professionisti ed uffici amministrativi tesa alla redazione del prospetto di bilancio. In genere in questo periodo da un lato gli uffici amministrativi redigono un primo brogliaccio informale del progetto di bilancio di esercizio, che costituira’ oggetto di discussione in sede di Consiglio di Amministrazione, a seguito dell’approvazione del progetto di bilancio da parte di quest’ultimo organo, occorre sperare che per la data fissata per l’assemblea di approvazione del bilancio, prevista come termine ultimo al 30 Aprile, l’emergenza sara’ terminata, altrimenti o la societa’ contempla nel suo statuto la possibilita’ di porre in essere la riunione in audio-video conferenza, se e’ gia’ attrezzata per la concreta attuazione di tale modalita’, infatti le assemblee (e i consigli di amministrazione) si possono regolarmente svolgere anche se tutti i partecipanti sono collegati da remoto. Quindi, anche se il presidente e il segretario della riunione non si trovano nello stesso luogo, a prescindere dal fatto che il segretario della riunione sia, o meno, un notaio. L’importante e’ garantire l’identificazione dei partecipanti. oppure si potrebbe pensare a un rinvio dei termini di approvazione del bilancio 2019 a 180 giorni, ipotizzando, per le societa’ ( s.p.a ed s.r.l.) che hanno inserito nel proprio statuto tale possibilita’, di far rientrare la straordinarieta’ della situazione contingente, segnalando nella relazione sulla gestione redatta dagli amministratori le ragioni del rinvio. In particolare, nella sezione ‘Prevedibile evoluzione della gestione”, che solitamente chiude tale allegato al bilancio, e’ bene commentare l’andamento dei dati dei primi mesi del 2020, che puo’coprire anche un ampio lasso di tempo nei casi di applicabilita’ del rinvio dei termini di approvazione del bilancio a 180 giorni o di un auspicabile intervento legisltivo che riconosca uno slittamento dei termini, avendo a disposizione alcuni documenti di programmazione (per esempio budget), opportunamente aggiornati sulla base dei consuntivi infrannuali.
L’emergenza sanitaria potrebbe comportare, si auspica solo in alcuni casi, un rischio relativo al presupposto della continuita’ aziendale e gli amministratori, possono manifestare l’intendimento di proporre la liquidazione della societa’ o di cessare l’attivita’ operativa. Laddove siano presenti dubbi di continuta’ aziendale, l’impresa, richiamando anche il contenuto della Nota integrativa che dovra’ essere predisposta con adeguata informativa, indichera’ quali sono le modalita’ e le attivita’ che verranno utilizzate per attuare un possibile ripristino dell’equilibrio economico finanziario per reagire alla crisi.
Le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma abbreviata o semplificata potranno esporre, fruendo di ampie agevolazioni redazionali, a margine dello stato patrimoniale, l’indicazione dei possibili riflessi della crisi.
Occorre considerare alla base delle suddette indicazioni che Il compito principale dell’imprenditore nei momenti di difficolta’ economica e’di mantenere una situazione di equilibrio aziendale sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario. Nella prassi per analizzare questo equilibrio si utilizzano specifici indicatori, quali ROI e ROS, oppure utilizzando il margine di tesoreria ed il capitale circolante.